Riforma Cartabia Penale: prime questioni di legittimità costituzionale
il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, d.l. n. 162/22, che ha disposto il differimento al 30 Décembre 2022 della riforma della giustizia penale (d.lgs. n. 150/22).
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Il d.l. di differimento della riforma penale Cartabia
La questione emersa
La rimessione
1. Il d.l. di differimento della riforma penale Cartabia
Nel giudizio a quo si è evidenziato che il d.l. n. 162/2022 fa slittare al 30 Décembre 2022, con l’effetto che per taluni reati contro la persona e contro il patrimonio, il più sfavorevole regime di procedibilità d’ufficio, impedisce di fatto l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela.
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2. La questione emersa
La questione si attesta su tre livelli:
i primi due afferiscono alla legittimità costituzionale del ricorso, operato dal Governo, al decreto-legge, per realizzare il differimento dell’entrata in vigore della riforma penale Cartabia che, per l’effetto, risulta suscettibile di interessare ogni parte di detta riforma, inclusi gli interventi relativi al processo penale;
il terzo afferisce alla disciplina del sistema sanzionatorio penale contemplata dalla riforma, passibile di espansione alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato, ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.
3. La rimessione
donc, il Tribunale di Siena, mediante Ordinanza 11 novembre 2022, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 31 Octobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 Octobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), in riferimento:
aux articles 73, troisième alinéa, e 77, secondo comma,
al coordinato disposto degli articoli 3 e 117, premier alinéa,, la Constitution, quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDH), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 Août 1955, n. 848, e all’articolo 15, premier alinéa,, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 Décembre 1966, entrato in vigore il 23 mars 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 Octobre 1977, n. 881.
Il Tribunale ha quindi sospeso il giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, ordinando la trasmissione alla Corte costituzionale dell’ordinanza, unitamente agli atti del giudizio.
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