Riforma Cartabia Penale: prime questioni di legittimità costituzionale

il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, d.the. n. 162/22, che ha disposto il differimento al 30 December 2022 della riforma della giustizia penale (Leg. n. 150/22).
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Index

Il d.l. di differimento della riforma penale Cartabia
La questione emersa
La rimessione

1. Il d.l. di differimento della riforma penale Cartabia
Nel giudizio a quo si è evidenziato che il d.l. n. 162/2022 fa slittare al 30 December 2022, con l’effetto che per taluni reati contro la persona e contro il patrimonio, il più sfavorevole regime di procedibilità d’ufficio, impedisce di fatto l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela.

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2. La questione emersa
La questione si attesta su tre livelli:

i primi due afferiscono alla legittimità costituzionale del ricorso, operato dal Governo, al decreto-legge, per realizzare il differimento dell’entrata in vigore della riforma penale Cartabia che, per l’effetto, risulta suscettibile di interessare ogni parte di detta riforma, inclusi gli interventi relativi al processo penale;
il terzo afferisce alla disciplina del sistema sanzionatorio penale contemplata dalla riforma, passibile di espansione alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato, ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.

3. La rimessione
Therefore, il Tribunale di Siena, mediante Ordinanza 11 November 2022, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 31 October 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 October 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), in riferimento:

agli articoli 73, terzo comma, and 77, secondo comma,
al coordinato disposto degli articoli 3 and 117, primo comma, the Constitution, quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 November 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 August 1955, n. 848, e all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 December 1966, entrato in vigore il 23 March 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 October 1977, n. 881.

Il Tribunale ha quindi sospeso il giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, ordinando la trasmissione alla Corte costituzionale dell’ordinanza, unitamente agli atti del giudizio.

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