Interessi anatocistici o usurari rilevabili d’ufficio
Cassazione Civile Sezione VI 5 listopad 2017 n. 23278. Non integra gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa.
činjenica.
Tribunale e Corte di appello respingevano l’opposizione proposta dal cliente contro il decreto ingiuntivo con il quale la banca gli aveva intimato il pagamento del saldo debitore del conto corrente. Le corti di merito, premessa la genericità delle argomentazioni svolte dall’opponente/appellante per contestare la sussistenza e l’ammontare del credito ex adverso preteso, avevano, infatti, escluso di poter rilevare d’ufficio la nullità di singole clausole contrattuali. Il cliente ricorreva in cassazione.
La decisione.
Con laconica affermazione, il Supremo Collegio ha indicato: “questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d’ufficio”.
Sebbene la sentenza non faccia menzione di precedenti pronunce, da tempo risalente, il Supremo Collegio (e la Consulta) afferma che la nullità delle clausole di contratti bancari per la determinazione del tasso d’interesse anatocistico o usurario è rilevabile anche d’ufficio (Cass. Civ. SEZ. MI 5 listopad 2017 n. 23278; Cass. Civ. SEZ. ja 19 siječanj 2017 n. 1341; Cass. Civ. SEZ. ja 17 kolovoz 2016 n. 17150; Cass. Civ. SEZ. MI 01 srpanj 2014 n. 14887; Cass. Civ. SEZ. III 30 siječanj 2014 n. 2072; Cass. Civ. SEZ. ja 30 listopad 2013 n. 24483; Cass. Civ. SEZ. ja 09 siječanj 2013 n. 350; Cass. Civ. SEZ. III 22 ožujak 2011 n. 6518; Cass. Civ. ja 25 studeni 2010 n. 23974; Cass. Civ. SEZ. ja 10 listopad 2007 n. 21141; Cass. Civ. SEZ. ja 01 ožujak 2007 n. 4853; Cass. Civ. SEZ. ja 28 listopad 2005 n. 21080; Cass. Civ. SEZ. ja 13 listopad 2005 n. 19882; Cass. Civ. SEZ. ja 19 svibanj 2005 n. 10599; Cass. Civ. SEZ. ja 25 veljača 2005 n. 4094; Cass. Civ. SEZ. ja 25 veljača 2005 n. 4093; Cass. Civ. SEZ. ja 25 veljača 2005 n. 4092; Cass. Civ. SEZ. ja 17 studeni 2000 n. 14899; Corte Costituzionale 12 listopad 2007 n. 341; Corte Costituzionale 17 listopad 2000 n. 425).
La possibilità non è esclusa in sede di gravame.
E’ concessa dall’art. 1421 C.C., in quanto si verte in punto di nullità.
E’ consentita dall’art. 1418 C.C., per contrasto con norme imperative.
Non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa, non si traduce in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.
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