Interessi anatocistici o usurari rilevabili d’ufficio

Cassazione Civile Sezione VI 5 ottobre 2017 n. 23278. Non integra gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa.
Il fatto.
Tribunale e Corte di appello respingevano l’opposizione proposta dal cliente  contro il decreto ingiuntivo con il quale la banca gli aveva intimato il pagamento del saldo debitore del conto corrente. Le corti di merito, premessa la genericità delle argomentazioni svolte dall’opponente/appellante per contestare la sussistenza e l’ammontare del credito ex adverso preteso, avevano, infatti, escluso di poter rilevare d’ufficio la nullità di singole clausole contrattuali. Il cliente ricorreva in cassazione.
La decisione.
Con laconica affermazione, il Supremo Collegio ha indicato: “questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d’ufficio”.
Sebbene la sentenza non faccia menzione di precedenti pronunce, da tempo risalente, il Supremo Collegio (e la Consulta) afferma che la nullità delle clausole di contratti bancari per la determinazione del tasso d’interesse anatocistico o usurario è rilevabile anche d’ufficio (Cass. Civ. Sez. VI 5 ottobre 2017 n. 23278; Cass. Civ. Sez. I 19 gennaio 2017 n. 1341; Cass. Civ. Sez. I 17 agosto 2016 n. 17150; Cass. Civ. Sez. VI 01 luglio 2014 n. 14887; Cass. Civ. Sez. III 30 gennaio 2014 n. 2072; Cass. Civ. Sez. I 30 ottobre 2013 n. 24483; Cass. Civ. Sez. I 09 gennaio 2013 n. 350; Cass. Civ. Sez. III 22 marzo 2011 n. 6518; Cass. Civ. I 25 novembre 2010 n. 23974; Cass. Civ. Sez. I 10 ottobre 2007 n. 21141; Cass. Civ. Sez. I 01 marzo 2007 n. 4853; Cass. Civ. Sez. I 28 ottobre 2005 n. 21080; Cass. Civ. Sez. I 13 ottobre 2005 n. 19882; Cass. Civ. Sez. I 19 maggio 2005 n. 10599; Cass. Civ. Sez. I 25 febbraio 2005 n. 4094; Cass. Civ. Sez. I 25 febbraio 2005 n. 4093; Cass. Civ. Sez. I 25 febbraio 2005 n. 4092; Cass. Civ. Sez. I 17 novembre 2000 n. 14899;  Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 341; Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425).
La possibilità non è esclusa in sede di gravame.
E’ concessa dall’art.  1421 c.c., in quanto si verte in punto di nullità.
E’ consentita dall’art. 1418 c.c., per contrasto con norme imperative.
Non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa, non si traduce in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.
 
 
 
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