Responsabilità medica e posizioni di garanzia

Der Oberste Gerichtshof, Sezione Penale, con una recente sentenza ed attraverso l’applicazione del c.d. giudizio controfattuale, ha risolto il problema dell’accertamento del nesso di causalità laddove l’obbligo d’impedire l’evento dannoso o pericoloso per il paziente, grava contemporaneamente su più operatori sanitari.
La ricorrenza del nesso di causalità
Ad avviso degli Ermellini il nesso di causalità va accertato tenendo conto del comportamento e del ruolo assunto da ciascun operatore sanitario quando l’obbligo d’impedire l’evento pericoloso grava su più persone obbligate ad intervenire, seppure in periodi diversi. La Cassazione con sentenza n. 3922/2021, al fine di accertare le diverse responsabilità, ricorre all’applicazione del c.d. giudizio controfattuale, il quale è volto a stabilire cosa sarebbe accaduto se la condotta doverosa fosse stata tenuta da ciascun professionista sanitario.
L’obbligo di cooperazione incombente su ogni garante
Esiste la responsabilità del primo garante qualora costui ometta d’informare colui che lo segue subentrando nella posizione di garanzia in relazione ad eventuali condizioni di rischio dei pazienti. E’ chiaro che la sussistenza del nesso di causalità tra la suddetta omissione e l’evento dannoso subito dal paziente, giustificherà l’esistenza di un’evidente responsabilità penale a carico dell’operatore sanitario. A tale proposito, la condotta omissiva si sarà concretizzata nella mancata segnalazione da parte del primo garante, la quale va a costituire la causa del comportamento negligente del sanitario subentrante.
Il caso sottoposto all’attenzione della corte
Il Supremo Consesso della Giustizia Penale ha ritenuto di fondamentale importanza, ai fini della configurazione della responsabilità penale dell’imputato, la condotta negligente di costui consistita nel non avere segnalato le precarie condizioni di salute del paziente riconducibili ad una sostanziale diminuzione del quadro ematico, il quale ne causava successivamente la morte.
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