Insegnanti, la trasformazione delle graduatorie permanenti
Insegnanti: la Cassazione sulle graduatorie permanenti
По решению №. 28250 del 28 novembre scorso, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di graduatorie permanenti degli insegnanti, stabilendo che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 Законодательного. N. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, запятая 605, della l. N. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione dell’art. 1, запятая 1 в, del d.l. N. 97 del 2004, conv. con modif. in l. N. 143 del 2004, laddove prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio già maturato alla cancellazione; conseguentemente va disapplicato, perché contrastante con la legge, il d.m. N. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato per l’omessa presentazione, in occasione delle operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.”
Il quadro normativo in materia di graduatorie
In materia di graduatorie si sono succedute diverse normative; il primo significativo intervento sul d. lgs n. 297/94, non prevedeva che l’aspirante docente facesse espressa richiesta di permanenza nella graduatoria. Pertanto, l’omessa domanda comportava unicamente l’impossibilità di tener conto dei titoli eventualmente maturati medio tempore. L’intervento successivo del 2004 ha ribaltato completamente la situazione, stabilendo che la permanenza fosse subordinata alla domanda dell’interessato, pena la sua esclusione dalla graduatoria. La ragione di tale intervento risiedeva nell’esigenza di semplificare l’aggiornamento delle graduatorie.
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La riforma del 2006 ha poi stabilito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento e, в 2011, è stato previsto che l’aggiornamento delle graduatorie avviene ogni tre anni, con possibilità di chiedere il trasferimento in un’unica Provincia, mantenendo la propria fascia di appartenenza.
Non c’è fenomeno abrogativo
I giudici di legittimità smentiscono la tesi del Ministero ricorrente, che affermava come la nuova riforma sulla trasformazione avesse abrogato (anche in via implicita) la previsione secondo cui sia possibile per il docente chiedere il reinserimento nella graduatoria. Invero, le due disposizioni non sono incompatibili tra loro e, поэтому, non può parlarsi di fenomeno abrogativo da parte della normativa sopravvenuta.
Lo stesso orientamento è stato espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui è illegittimo non riconoscere la possibilità di reinserimento ai docenti depennati in forza degli aggiornamenti delle graduatorie., specificando che il reinserimento è riconosciuto solo a chi già era inserito nella graduatoria e non a chi non ne faceva parte prima degli aggiornamenti.
La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso presentato, ritenendo conforme al principio di diritto suesposto la sentenza impugnata.
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