Teachers, the transformation of the permanent lists

Teachers: la Cassazione sulle graduatorie permanenti
By judgment No.. 28250 of 28 last November, the working section of the Supreme Court intervened in the field of permanent lists of teachers, stating that “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 of Legislative. n. 297 of 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 of 2006 non ha determinato l’abrogazione dell’art. 1, comma 1 to, from d.l. n. 97 of 2004, conv. con modif. in l. n. 143 of 2004, laddove prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio già maturato alla cancellazione; conseguentemente va disapplicato, perché contrastante con la legge, il d.m. n. 235 of 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato per l’omessa presentazione, in occasione delle operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.
Il quadro normativo in materia di graduatorie
In materia di graduatorie si sono succedute diverse normative; il primo significativo intervento sul d. lgs n. 297/94, non prevedeva che l’aspirante docente facesse espressa richiesta di permanenza nella graduatoria. Therefore, l’omessa domanda comportava unicamente l’impossibilità di tener conto dei titoli eventualmente maturati medio tempore. L’intervento successivo del 2004 ha ribaltato completamente la situazione, stabilendo che la permanenza fosse subordinata alla domanda dell’interessato, pena la sua esclusione dalla graduatoria. La ragione di tale intervento risiedeva nell’esigenza di semplificare l’aggiornamento delle graduatorie.
 
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La riforma del 2006 ha poi stabilito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento e, in 2011, è stato previsto che l’aggiornamento delle graduatorie avviene ogni tre anni, con possibilità di chiedere il trasferimento in un’unica Provincia, mantenendo la propria fascia di appartenenza.
Non c’è fenomeno abrogativo
I giudici di legittimità smentiscono la tesi del Ministero ricorrente, che affermava come la nuova riforma sulla trasformazione avesse abrogato (anche in via implicita) la previsione secondo cui sia possibile per il docente chiedere il reinserimento nella graduatoria. indeed, le due disposizioni non sono incompatibili tra loro e, therefore, non può parlarsi di fenomeno abrogativo da parte della normativa sopravvenuta.
Lo stesso orientamento è stato espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui è illegittimo non riconoscere la possibilità di reinserimento ai docenti depennati in forza degli aggiornamenti delle graduatorie., specificando che il reinserimento è riconosciuto solo a chi già era inserito nella graduatoria e non a chi non ne faceva parte prima degli aggiornamenti.
La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso presentato, ritenendo conforme al principio di diritto suesposto la sentenza impugnata.
 
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