Rechtswidrige Eingriffe in das Privatleben, nicht für die ist eine intime Beziehung in den eigenen vier Wänden zu filmen
Sie verpflichtet die Straftat nach Artikel. 615 c.p. (rechtswidrigen Eingriffen in das Privatleben) derjenige, der seine Ex in Ihrem Hause einlädt und ihr eigenes Geschlecht aufnehmen, die Absicht, die diesen Film zu nutzen, um Druck auf derselben auszuüben, al fine di farle riprendere la relazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, Satz nicht. 27160 die 13 Juni 2018, accogliendo le ragioni dell’imputato avverso la propria condanna per il capo di imputazione ex art. 615 C. P..
I giudici di legittimità, difatti, hanno già avuto medo di precisare che non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la condotta di colui che mediante strumenti di ripresa, provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intercorsi con una donna. L’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo, tatsächlich, è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto ammesso a farne parte. E’ invece irrilevante l’oggetto della ripresa, posto che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
Non commette reato, chi si trova lecitamente nell’abitazione
Ne discende che non può commettere tale delitto chi si trovi lecitamente nell’abitazione all’interno della quale effettui la registrazione (qualsivoglia azione stia compiendo), perché tale soggetto è divenuto “parte” di tale vita privata. Nel caso di specie, dann, il domicilio ove era avvenuta la registrazione era quello dell’imputato, dal quale, deshalb, la persona offesa non aveva alcun diritto di escluderlo.
Né si può affermare, dann, che quella particolare scena di vita privata fosse estranea all’imputato, facendone egli parte. Non può nemmeno ritenersi, endlich, che la ripresa fosse indebita per il solo fatto che non fosse autorizzata dall’altro partecipe a quel segmento di vita privata, perché la norma ricollega il disvalore della registrazione alla violazione dell’intimità del domicilio e non alla mera assenza di consenso da parte di chi viene ripreso. Dies stellte sich, in accoglimento della relativa doglianza, va eliminata – conclude la Corte Suprema – la parte di risarcimento del danno conseguente alla responsabilità per la condotta sopra spiegata (mentre il reato risulta prescritto).
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