Il termine per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea
Il termine di “almeno cinque giorni prima” stabilito dall’art. 66 disp. to. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale non è un termine libero che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale, trattandosi di un’ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge
Giuseppe Bordolli Consulente legale condominialista
5 LUGLIO 2021
Here the sentence: Court of Cassation – sez. WE – No judgment. 18635 of 30-06-2021
normative requirements: art 66 disp. to. c.c.
judicial precedents: Cass. civ., Sez. II, Judgment No.. 995 of 27/03/1969
The story
Un condomino riceveva in data 29 March 2006 la raccomandata inviata dall’amministratore contenente l’avviso di convocazione che prevedeva la riunione assembleare di prima convocazione in data 3 April 2006. Successivamente il condomino impugnava ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 4 April 2006 (assunta in seconda convocazione), lamentando il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la comunicazione dell’avviso di convocazione di cui all’art. art 66 disp. to. D.C.; in particolare denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, disp. to. c.c. in relazione all’art. 155, comma 1, c.p.c., sostenendo che non doveva computarsi nel termine il giorno di ricezione della raccomandata. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello ritenevano infondata l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera atteso che l’avviso era pervenuto al condomino nel pieno rispetto della legge. Il soccombente decideva di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione.
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The question
Il termine di “almeno cinque giorni prima” stabilito dall’art. 66 disp. to. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale è un termine libero? Il termine deve essere calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale?
La soluzione
La Cassazione conferma le decisioni di primo e secondo grado.
Secondo i giudici supremi il termine ex articolo 66 disp. to. c.c. non si deve considerare termine libero o “di giorni liberi” (che rappresenta un’ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge) con la conseguenza che nel calcolo non si deve escludere sia il giorno iniziale sia il giorno finale. Di conseguenza la Cassazione precisa che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale – a cominciare dal quale il termine decorre all’indietro – viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale, sancita nell’art. 155, comma 1, c.p.c. e nell’art. 2963 D.C., non deve essere computato, mentre va considerato il termine iniziale, that, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute del giudizio.
Le riflessioni conclusive
Secondo il terzo comma dell’articolo 66 disp. to. c.c. l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Il termine di cinque giorni non può essere derogato, neanche all’unanimità, potendo solo il regolamento di condominio prescrivere un termine maggiore.
Anyhow, considerata la possibilità per l’assemblea medesima di poter deliberare in seconda convocazione in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1136, comma 3, c.c. e sul presupposto della regolare convocazione di tutti i condomini alla prima convocazione, ne consegue che l’invito, contenente l’indicazione di entrambe le date di convocazione, prima e seconda, deve pervenire ai partecipanti entro il termine di cui all’art. 66 disp. to. c.c. in relazione alla prima data di convocazione. In particular, il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in cui deve tenersi l’assemblea ma computando quello in cui la convocazione è ricevuta (Trib. Genova, Sez. III, 05/05/2010). Alla luce dei principi sopra espressi, poiché, therefore, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. to. D.C., non va conteggiato il giorno iniziale (and, therefore, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè quello della ricezione dell’avviso), la sentenza è ineccepibile in quanto nel caso esaminato, a fronte di una riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 3 April, l’avviso è stato tempestivamente ricevuto dal condomino in data 29 March.
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