Il processo amministrativo telematico

Il rapporto tra il CAD e la disciplina processuale
In tal modo ricostruito sinteticamente il contenuto del CAD e evidenziati gli aspetti principali e maggiormente innovativi del testo attualmente vigente, sembra necessario concentrare l’attenzione su quanto concerne più specificamente il collegamento tra il CAD e la disciplina processuale.
A tal riguardo, va innanzitutto precisato che ogni qual volta le disposizioni in tema di processo telematico richiamano istituti quali la firma digitale, la posta elettronica certificata, il documento o il fascicolo infor- matico, essi non possono che fare riferimento (sia ciò esplicitato o meno) alle corrispondenti previsioni del CAD.
Inoltre, va citata l’unica norma del CAD risalente al testo originario del 2005 che disciplina espressamente uno specifico aspetto del processo amministrativo, obbligando sin da allora la giustizia amministrativa alla pubblicazione on line dei dati delle questioni pendenti e dei provvedimenti giurisdizionali.
 
Trasmissione dei fascicoli ad altre autorità giudiziarie
 
La trasmissione del fascicolo di primo grado al giudice di secondo grado, nell’eventualità che la sentenza di primo grado sia stata impugnata, è un adempimento previsto dalle norme di attuazione del CPA, per venire incontro all’esigenza del giudice d’appello di conoscere gli atti del primo grado.
L’art. 6 delle norme di attuazione del CPA pone come regola generale quella dell’immodificabilità del fascicolo d’ufficio di primo grado fino alla definizione dell’intero giudizio e la non trasferibilità del fascicolo sino alla conclusione del giudizio davanti al TAR.
È per questo motivo che il ritiro degli atti del fascicolo di primo grado è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, e, allo stesso tempo, la trasmissione al giudice di secondo grado del fascicolo è consentita solo in caso di proposizione di appello.
Inoltre, la stessa norma dispone che, in caso di appello proposto avverso ordinanze cautelari o sentenze non definitive, il fascicolo di primo grado non deve essere trasmesso al giudice dell’appello, e spetta alle parti decidere di produrre davanti a questo gli atti che ritengono necessari per la decisione. Al giudice è consentito, toutefois, richiedere la trasmissione del fascicolo o ordinare alle parti la produzione della copia di atti del primo grado.
Adunanza plenaria “accelerata” per questioni di diritto relative al PAT
L’art. 7, virgule 3, del d.l. n. 168/2016 aggiunge alle norme di attuazio- ne del CPA il nuovo art. 13-à, rubricato “Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico”, prevedendo uno speciale ricorso all’Adunanza plenaria per dirimere contrasti giurisprudenziali su questioni di diritto relative al processo amministrativo telematico.
Per tre anni dall’avvio del processo amministrativo telematico (quindi fino al 31 Décembre 2019), il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, su richiesta di parte o d’ufficio può sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’Adunanza plenaria.
I presenti contributi sono tratti da
 

Il processo amministrativo telematico (PAT)
Carmelo GiurdanellaElio Guarnaccia, 2017, Editeur Maggs
Il 1° Janvier 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole tecnico-operative sono dettate dal D.P.C.M. 16 février 2016, n. 40. La presente opera, con formulario e schede pratiche, è un supporto concreto all’attività di operatori,…

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