Il contratto di convivenza
La L. 20/05/2016, n. 76[1] riconosce e regolamenta, nella sua seconda parte[2], i conviventi di fatto, istituto giuridico che si affianca al matrimonio ed alla unione civile: dal comma 50 a 64, la legge disciplina altresì i contratti di convivenza, avendo cura di precisarne forma e contenuti.
Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace sia la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile[3].
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia[4] o di nuova convivenza[5] (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, however, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell’inizio della convivenza[6].
Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale[7]) e la sua risoluzione, richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (come, ad esempio, pattuizioni che condizionino il potere degli individui di autodeterminazione)[8].
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 days, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente[9].
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Il contratto di convivenza[10]:
contiene l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
può contenere:
l’indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza[11];
la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie[12];
l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti[13].
non può essere sottoposto a termine o condizione, che se inseriti si hanno per non apposti[14].
Si verifica la nullità – insanabile – del contratto, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, qualora esso venga stipulato[15]:
in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
in assenza di una reale convivenza di fatto (cf.. supra);
da persona minore di età;
da persona interdetta giudizialmente;
in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88, cod. civ.).
Gli effetti del contratto restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’art. 88, cod. civ., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento[16].
Il contratto di convivenza si risolve per[17]:
accordo delle parti;
recesso unilaterale;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
morte di uno dei contraenti.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima[18].
Nel caso di recesso unilaterale[19]:
il professionista che riceve l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente (all’indirizzo risultante dal contratto);
se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto il contratto, l’estratto di matrimonio o di unione civile[20].
Se si verifica la morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto l’estratto dell’atto di morte per l’annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza[21].
Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall’art. 438, comma II, cod. civ.[22].
In tema di legge applicabile, l’art. 1, comma 64, L. 20/05/2016, n. 76 precisa[23] che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti: se detta legge è differente, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.
[1] L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in GU Serie Generale n.118 del 21/05/2016, entered into force on 05/06/2016.
[2] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36 e ss.
[3] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36.
[4] Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4, comma I, D.P.R. 30/05/1989, n. 223).
[5] Art. 13, comma I, became. b) D.P.R. 30/05/1989, n. 223.
[6] Cfr. Tribunale di Milano, sez IX, ordinanza del 31/05/2016.
[7] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.
[8] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 51.
[9] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 52.
[10] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 53.
[11] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.
[12] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40. La designazione quale proprio rappresentante, in caso di malattia e morte, può essere anche effettuata in forma scritta e autografa anche al di fuori del contratto di convivenza oppure, ed altresì – in caso di impossibilità di redigere un documento scritto – alla presenza di un testimone (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40).
[13] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 48.
[14] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 56.
[15] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 57.
[16] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 58.
[17] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 59.
[18] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 60.
[19] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 61.
[20] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 62.
[21] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 63.
[22] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 65. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’art. 433, cod. civ., l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle
[23] Inserendo l’art. 30 to, L. 31/05/1995, n. 218.
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