Emersione del lavoro irregolare nell’interesse dello straniero: il termine è di 180 days

Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce a 180 giorni il termine entro cui dev’essere chiusa la procedura di emersione del lavoro irregolare, nell’interesse del lavoratore straniero; con questa sentenza, riporta l’attenzione su alcuni aspetti di questa procedura. Vediamo gli aspetti principali.
Index

Cosa s’intende con emersione del lavoro irregolare
Il fatto e i riferimenti di diritto del caso in questione
La decisione del Consiglio
Conclusions

1. Cosa s’intende con emersione del lavoro irregolare
La sanatoria, o più tecnicamente l’ emersione del lavoro irregolare è un processo attraverso il quale si provvede a rendere ufficiale, alla pubblica autorità, la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, instaurato con lavoratori di qualsiasi cittadinanza (also, in some cases, extracomunitari non in regola con i documenti di soggiorno).
Si tratta di un provvedimento eccezionale che ha costituito, finora, uno dei pilastri principali della politica migratoria. In particular, in 2020, con il decreto-legge 19 May 2020, n. 34 (convertito dalla L. 17 July 2020, n. 77), era stato introdotto con l’indicazione di una finestra temporale prevista dal 1 giugno al 15 July 2020.
2. Il fatto e i riferimenti di diritto del caso in questione
The 19 June 2020 un datore di lavoro aveva presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera, ai sensi del già citato decreto legge. Non avendo ricevuto risposta, the 30 July 2021 aveva presentato ricorso al TAR, basando la sua richiesta sul il termine generale di 30 giorni entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, qualora non siano previsti dall’ordinamento giuridico specifici e diversi termini, indicato dall’art. 2, comma 2, l. n. 241 of 1990. Il TAR aveva concordato con questa tesi, ma il Ministero aveva impugnato la sentenza del TAR, deducendo il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 103 of D, L. 34/2020, convertito con legge n. 77 del 2020”, argomentato mediante il richiamo all’orientamento espresso dal Consiglio per il quale, pursuant to Article. 2, comma 4, of Law 241 of 1990, la materia dell’emersione deve ritenersi esclusa dall’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo.

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3. La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio riconosce che 180 giorni in materia di procedimenti amministrativi, nell’ambito della L 241 of 1990, è una doppia deroga, sia al termine normale di 30 giorni sia a quello derogatorio di 90. However, fa notare che “lo stesso articolo 2 ha previsto che per questi procedimenti (NDR: i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione) (e solo per loro) l’ordinaria durata possa essere più lunga, da un lato per la loro particolare e intrinseca complessità e dall’altro per il pressoché certo altissimo numero dei procedimenti amministrativi.”. Da ciò trae che la disciplina dei procedimenti sull’immigrazione e sulla cittadinanza, rispondendo ad esigenze organizzative particolarmente complesse, sia svincolata dalla disciplina ordinaria, e risponda a termini propri.
Trova poi questi termini riferendosi al comma 4 dello stesso articolo, dove la formulazione indica una non-subordinazione della materia in questione alle condizioni procedurali previste ( […]I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.”); non prevedendo una condizione o dei termini in materia, il termine di 180 days (considerato il termine non plus ultra per gli altri procedimenti) diventa il termine accettabile per i procedimenti sull’immigrazione e sulla cittadinanza. Il Consiglio di Stato ha dunque subordinato la richiesta dell’appellato al termine di 180 days; however, essendo stato anche questo termine ampiamente evaso dal Ministero, ha imposto allo stesso di chiudere il procedimento entro 90 days.
4. Conclusions
Questa sentenza si inserisce in un solco di giurisprudenza ben tracciato dal Consiglio di Stato (n.891 del 2014, n. 4607 of 2014, n. 206 of 2015, n. 5265 of 2015, n.1425 del 2016), ma che diventa necessario ribadire alla luce dei nuovi provvedimenti emanati. Viene dunque ribadito che il procedimento amministrativo ordinario e il procedimento sull’immigrazione e la cittadinanza, ai sensi della L. 241 of 1990, viaggiano su binari separati, e rispondono a termini diversi.
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