Come difendersi dall’ipoteca e dalla riscossione esattoriale
L’ipoteca quale misura cautelare
Tale istituto, oltre ad essere volto alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, come le altre misure cautelari, è altresì finalizzato alla costituzione di una legittima causa di prelazione, attribuendo all’Agenzia del- le entrate il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria (1).
Ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 472/1992 (2) “In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda”.
Pertanto, dopo la notifica del processo verbale di constatazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’Ufficio può notificare, anche a mezzo del servizio postale, l’istanza con cui si chiede l’iscrizione di ipoteca e depositarla presso la Commissione tributaria competente.
Beni oggetto di iscrizione ipotecaria
La formulazione letterale del comma 1 dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, laddove stabilisce che l’ipoteca può essere iscritta “sugli immobili del debitore e dei coobbligati”, indurrebbe a presumere che il legislatore si sia inteso riferire solo ai beni di proprietà del debitore o dei coobbligati, ovvero solo ai beni indicati nel n. 1 dell’art. 2810 c.c. (oggetto dell’ipoteca) lasciando fuori gli altri beni indicati nel codice civile (ovvero usufrutto, diritto di superficie e diritto di enfiteusi).
Tuttavia una tale interpretazione creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe e, in ogni caso, essendo attribuita la facoltà al concessionario di procedere all’espropriazione immobiliare sia dei beni immobili di cui all’art. 812 c.c. sia dei diritti reali immobiliari di cui all’art. 813 c.c. (cfr. sez. IV d.P.R. 602/1973) sarebbe del tutto illogico escludere la facoltà di iscrivere ipoteca su beni (o diritti) potenzialmente idonei ad essere espropriati. Ovviamente, non possono formare oggetto di iscrizione ipotecaria i beni mobili e i diritti menzionati al comma 2 del medesimo art. 2810 c.c.
Beni appartenenti al fondo patrimoniale
Una problematica meritevole di attenzione riguarda la possibilità per il concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 sui beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 c.c. (14).
Abbiamo già visto (15) che l’ipoteca in questione si può definire ipoteca legale nel senso che la legittimazione dell’esattore all’iscrizione deriva direttamente dalla legge pur avendo l’esattore ampia discrezionalità in relazione alla scelta di iscrivere tramite l’emanazione di un provvedimento. L’iscrizione avviene, dunque, sulla base dell’esercizio di un diritto potestativo dell’esattore nello svolgimento delle sue funzioni coattive e, quindi, sulla base del potere auto- ritativo lato sensu amministrativo connesso alle sue funzioni e, infatti, non è richiesto l’intervento del giudice.
Il divieto di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale è disciplinato innanzitutto dall’art. 169 c.c. che dispone, tra l’altro, il divieto di ipotecare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi (e con l’autorizzazione del giudice in caso di presenza di figli minori) a meno che non sia espressamente consentito nell’atto di costituzione, ma che si riferisce soltanto ai casi di ipoteca volontaria (16) e, dunque, non può applicarsi nei casi di ipoteca legale o giudiziale, né tantomeno nei casi di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 posto che in tali ultime ipotesi non viene in rilievo la volontà del coniuge o del terzo costituente il fondo, bensì una “volontà” esterna all’ambito soggettivo del fondo.
Le opposizioni esecutive in relazione a crediti aventi natura tributaria ai sensi dell’art. 57 d.P.R. 602/1973
Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992 sul contenzioso tributario “re– stano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto dell’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. 602/1073 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Pertanto, il contribuente/debitore può impugnare gli atti esecutivi esattoriali (in primis il pignoramento) esclusivamente avanti il giudice ordinario ovvero il Tribunale quale giudice dell’esecuzione secondo le disposizioni dell’art. 57 d.P.R. 602/1973 ed in particolare proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. solo per contestare l’effettiva pignorabilità dei beni e proporre opposizione agli atti esecutivi solo per contestare la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo (cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo (2)). Tali limitazioni si applicano solo alle entrate tributarie (3) e sono dovute al fatto che tutte le possibili controversie relative all’effettiva sussistenza e/o debenza dell’obbligazione tributaria, nonché quelle relative ai vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento, appartengono alla giurisdizione tributaria e, quindi, devono essere proposte solo avanti le Commissioni tributarie nei termini previsti dalla legge attesa la specialità della giurisdizione tributaria cui appartengono “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie” (4) (cfr. art. 2 d.lgs. 546/1992).
I presenti contributi sono tratti da Come difendersi dall’ipoteca e dalla riscossione esattoriale
The post Come difendersi dall’ipoteca e dalla riscossione esattoriale appeared first on Diritto.it.
Источник: Diritto.it