Come difendersi dall’ipoteca e dalla riscossione esattoriale

L’ipoteca quale misura cautelare
Tale  istituto,  oltre  ad  essere  volto  alla  conservazione  della  garanzia  patrimoniale  del  debitore,  come  le  altre  misure  cautelari,  è  altresì  finalizzato  alla costituzione di una legittima causa di prelazione, attribuendo all’Agenzia del- le  entrate  il  diritto  (esercitabile  anche  nei  confronti  del  terzo  acquirente)  di espropriare  i  beni  vincolati  a  garanzia  del  suo  credito  e  di  essere  soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria (1).
Ai  sensi  dell’art.  22  d.lgs.  472/1992 (2)  “In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda”.
deshalb, dopo la notifica del processo verbale di constatazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’Ufficio può notificare, anche a mezzo del servizio postale, l’istanza con cui si chiede l’iscrizione di ipoteca e depositarla presso la Commissione tributaria competente.
Beni oggetto di iscrizione ipotecaria
La formulazione letterale del comma 1 dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, laddove stabilisce  che  l’ipoteca  può  essere  iscritta  “sugli immobili del debitore e dei coobbligati”,  indurrebbe  a  presumere  che  il  legislatore  si  sia  inteso  riferire solo  ai  beni  di  proprietà  del  debitore  o  dei  coobbligati,  ovvero  solo  ai  beni indicati  nel  n.  1  dell’art.  2810  c.c.  (oggetto  dell’ipoteca)  lasciando  fuori  gli altri  beni  indicati  nel  codice  civile  (ovvero  usufrutto,  diritto  di  superficie  e diritto di enfiteusi).
Tuttavia  una  tale  interpretazione  creerebbe  un’ingiustificata  disparità  di trattamento  tra  situazioni  analoghe  e,  in  ogni  caso,  essendo  attribuita  la  facoltà  al  concessionario  di  procedere  all’espropriazione  immobiliare  sia  dei beni  immobili  di  cui  all’art.  812  c.c.  sia  dei  diritti  reali  immobiliari  di  cui all’art.  813  c.c.  (cfr.  sez.  IV  d.P.R.  602/1973)  sarebbe  del  tutto  illogico  escludere  la  facoltà  di  iscrivere  ipoteca  su  beni  (o  diritti)  potenzialmente  idonei ad essere espropriati. Ovviamente,  non  possono  formare  oggetto  di  iscrizione  ipotecaria  i  beni mobili e i diritti menzionati al comma 2 del medesimo art. 2810 c.c.
 
Beni appartenenti al fondo patrimoniale
Una  problematica  meritevole  di  attenzione  riguarda  la  possibilità  per  il concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973  sui beni  costituiti  in fondo  patrimoniale  per i bisogni  della  famiglia ai sensi dell’art. 167 c.c. (14).
Abbiamo già visto (15) che l’ipoteca in questione si può definire ipoteca legale nel  senso  che  la  legittimazione  dell’esattore  all’iscrizione  deriva  direttamente dalla legge pur avendo l’esattore ampia discrezionalità in relazione alla scelta di  iscrivere  tramite  l’emanazione  di  un  provvedimento.  L’iscrizione  avviene, dunque,  sulla  base  dell’esercizio  di  un  diritto  potestativo  dell’esattore  nello svolgimento  delle  sue  funzioni  coattive  e,  quindi,  sulla  base  del  potere  auto- ritativo  lato sensu  amministrativo  connesso  alle  sue  funzioni  e,  infatti,  non  è richiesto l’intervento del giudice.
Il divieto di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale è disciplinato innanzitutto dall’art. 169 c.c. che dispone, tra l’altro, il divieto di ipotecare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi (e con l’autorizzazione del giudice in caso di presenza di figli minori) a meno che non sia espressamente consentito nell’atto di costituzione, ma che si riferisce soltanto ai casi di ipoteca volontaria (16) e, dunque, non può applicarsi nei casi di ipoteca legale o giudiziale, né tantomeno nei casi di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 posto che in tali ultime ipotesi non viene in rilievo la volontà del coniuge o del terzo costituente il fondo, bensì una “volontà” esterna all’ambito soggettivo del fondo.
Le opposizioni esecutive in relazione a crediti aventi natura tributaria ai sensi dell’art. 57 d.P.R. 602/1973
Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992 sul contenzioso tributario “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto dell’avviso di cui all’art. 50 des d.P.R.. 602/1073 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
deshalb, il contribuente/debitore può impugnare gli atti esecutivi esattoriali (in primis  il  pignoramento)  esclusivamente  avanti  il  giudice  ordinario  ovvero il  Tribunale  quale  giudice  dell’esecuzione  secondo  le  disposizioni  dell’art.  57 d.P.R. 602/1973 ed in particolare proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. solo per contestare l’effettiva pignorabilità dei beni e proporre opposizione agli atti esecutivi solo per contestare la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo (cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo (2)). Tali limitazioni si applicano solo alle entrate tributarie (3) e sono dovute al fatto che tutte  le  possibili  controversie  relative  all’effettiva  sussistenza  e/o  debenza dell’obbligazione tributaria, nonché quelle relative ai vizi propri della cartella di  pagamento  o  dell’avviso  di  accertamento,  appartengono  alla  giurisdizione tributaria  e,  quindi,  devono  essere  proposte  solo  avanti  le  Commissioni  tributarie  nei  termini  previsti  dalla  legge  attesa  la  specialità  della  giurisdizione tributaria cui appartengono “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie” (4)(cfr. art. 2 d.lgs. 546/1992).
 
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