Quando è configurabile il delitto di falsa testimonianza

    Indice

La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 372)
1. La questione
La Corte di Appello de L’Aquila riformava parzialmente — quanto alla recidiva che escludeva- una sentenza emessa dal Tribunale di Vasto che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato di falsa testimonianza e, segnatamente, perché, escusso come testimone in un processo penale in merito ai fatti riferiti in sede di indagini, costui aveva dichiarato il falso, disconoscendo quanto dichiarato.
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 372 cod. pen. in quanto, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato quanto eccepito dalla difesa con l’appello circa la pertinenza e rilevanza ex ante delle dichiarazioni del ricorrente.

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Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (tra tante, Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013) e che la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l’efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post” (per tutte, Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il delitto di cui all’art. 372 cod. pen..
Difatti, in tale pronuncia, come appena visto, si afferma, sulla scorta di precedenti conformi, che, per potere ritenersi sussistente siffatto illecito penale, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice e che la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l’efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post”.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questa fattispecie delittuosa.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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