Violenza sessuale di gruppo anche se la vittima assume alcool volontariamente
In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, الفن السابقين. 609 إلى, secondo comma n. 1 C.P., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici e stupefacenti, in quanto anche in questi casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.
Orbene le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacità) al rapporto sessuale, prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza – nel caso di specie, l’ubriachezza . Anche l’incapacità derivante dalla volontaria assunzione di alcool, ول, deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all’atto sessuale.
Sulla base di ciò la Corte di Cassazione, terza sezione penale, الجملة لا. 32462 رفعت على 16 تموز 2018, ha confermato la responsabilità di due imputati per il reato di cui all’art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), poiché in concorso tra loro avevano abusato di una donna in stato di forte ubriachezza, costringendola ad avere rapporti sessuali.
Respinto dunque, dai Giudici di legittimità, il ricorso degli imputati avverso la sentenza di condanna per il suddetto reato, sulla base del principio secondo cui: “integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica, la condotta di coloro che inducono la persona offesa a subire atti sessuali, in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, essendo l’aggressione dell’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando in proposito solo la sua condizione di inferiorità conseguente all’assunzione di dette sostanze”.
Niente aggravante ex art. 609 الثلاثاء, فاصلة 1 ن. 2 c.p.
Deve essere invece esclusa – sul punto, il ricorso è accolto – la contestata aggravante di cui all’art. 609 ter comma 1 c.p. ن. 2, in quanto l’assunzione di alcol è avvenuta volontariamente da parte della vittima. Ai fini dell’aggravante in questione, al contrario, l’uso di sostanze alcoliche avrebbe dovuto essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, dunque con somministrazione da parte del soggetto attivo alla vittima. Invece l’uso volontario, si è visto, va ad incidere sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante de quo.
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