Violazioni in materia fiscale ed esclusione dagli appalti: decreto 28-09-22

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 ال 12 أكتوبر 2022, il decreto 28 أيلول 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
Si tratta di un importante atto normativo, con il quale il legislatore è intervenuto nell’ambito della disciplina di dettaglio relativa alle gravi violazioni in materia fiscale ove le stesse non siano definitivamente accertate.
Intervento resosi necessario in applicazione della Legge Europea 2019-2020 (legge n. 238/2021) che è intervenuta in maniera decisiva sull’annosa questione della facoltà di esclusione di un operatore economico dagli appalti per irregolarità fiscali non definitive.
Nel nostro ordinamento la materia è disciplinata dall’art. 80 شارك. 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce espressamente che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
Tale previsione normativa, così come formulata ha destato forti perplessità, poiché l’assenza di un chiaro riferimento a ciò che avrebbe dovuto considerarsi grave violazione non definitivamente accertata ha lasciato gli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici un ampio margine valutativo.
في الواقع, mentre nulla è cambiato per le violazioni definitivamente accertate, per le quali l’art. 80, فاصلة 4 continua a prevedere:
l’obbligo di esclusione per violazioni gravi e definitivamente accertate;
una definizione di “gravità” che, per le violazioni fiscali, è pari a 5.000 اليورو (per effetto del rinvio all’art. 48-إلى, م. ن. 602/1973);
una definizione di “violazioni definitivamente accertate”, e cioè quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Molto cambia, invece, per le violazioni non definitivamente accertate.
Il decreto in questione adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili consta di 5 articoli ed in particolare :

All’art. 1 individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale;
All’art. 2 circoscrive l’ambito di applicazione della fattispecie, fornendo una chiara definizione del concetto di “inottemperanza agli obblighi … relativi al pagamento di imposte e tasse” idonea e sufficiente ad integrare gli estremi di una violazione (فن. 2);
All’art. 3 introduce una soglia di gravità stabilendo un duplice regime affinchè la violazione si consideri grave allorquando “comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto” e in ogni caso “l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro “ ;
All’art. 4 stabilisce che la violazione grave non definitivamente accertata è tale quando siano inutilmente decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati ;
All’art. 5 stabilisce che nelle more dell’adozione del Provvedimento di cui all’art. 81, فاصلة 2, del Dlgs. ن. 50/2016 البريد, comunque, dell’operatività della “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”, si applicano le indicazioni operative contenute nella Deliberazione Anac n. 157/2016 e che L’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Stazione appaltante, rilascia, relativamente ai Tributi dalla stessa gestiti, la Certificazione di cui al Provvedimento 25 يونيو 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell’esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

A ben vedere, il decreto sembrerebbe risolvere solo in parte le problematiche legate all’interpretazione dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici ed ancora una volta, dunque, sarà compito del Giudice amministrativo fare chiarezza sulla portata applicativa della disposizione.

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

Pmi e rischio di discriminazione nelle gare d’appalto

di Elena Zanibelli
28 ديسمبر 2020

Legalità e proporzionalità dell’azione amministrativa: l’art. 80 codice dei contratti pubblici

di Federica Colantonio
24 فبراير 2022

Il project financing per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza: la pronuncia della corte di giustizia dell’unione europea

di Elena Zanibelli
16 فبراير 2021

Appalti endoaziendali: le condizioni di legittimità

di Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
5 مايو 2022

The post Violazioni in materia fiscale ed esclusione dagli appalti: decreto 28-09-22 appeared first on Diritto.it.
مصدر: Diritto.it