Videosorveglianza urbana, accesso e privacy: una “quadra” nel GDPR?

Molto spesso le telecamere comunali dei sistemi di videosorveglianza urbana registrano immagini di incidenti stradali.
In questi casi, i cittadini coinvolti hanno necessità di accedere a quelle immagini per far valere il loro diritto al risarcimento dei danni. Ma uno strano “incrocio di norme” sembrerebbe rendere davvero complicato l’accesso a dette immagini poiché, d'un côté, i Comuni hanno l’obbligo di cancellare i filmati entro 7 giorni dalla rilevazione e dall’altro, i controinteressati (i.e. le controparti dell’incidente stradale), che devono essere obbligatoriamente coinvolti nel procedimento di accesso, hanno il diritto di opporsi entro 10 journées.
La soluzione potrebbe essere trovata in una corretta ed attenta applicazione del GDPR.
Un chemin vers la conquête de ses droits

La natura giuridica delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza
L’accesso alle immagini della videosorveglianza urbana
La “quadra” potrebbe essere trovata nel GDPR
Collaborazione e buona fede nel rapporto tra i Comuni e i cittadini

1. La natura giuridica delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza
I Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana[1], i.e. per curare e difendere il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio.[2]
Detti sistemi di videosorveglianza documentano, donc, un’attività istituzionale del Comune attraverso la ripresa e la registrazione di immagini di persone o più correttamenteusando il lessico dei Garanti Europeimediante“la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici.”[3]
Alla luce di questa considerazione non è revocabile in dubbio che le immagini raccolte e conservate dai sistemi di videosorveglianza urbana sono “documenti amministrativi”.
Infatti l’art. 22, virgule 1, letton. ré) la loi 241/1990 definisce come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Lo scenario comincia a complicarsi se si considera che la maggior parte delle informazioni contenute nei documenti amministrativi costituiti da dette immagini sono “dati personali” il cui trattamento deve essere conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti dall’art. 5 del GDPR.
2. L’accesso alle immagini della videosorveglianza urbana
Molto spesso le telecamere comunali dei sistemi di videosorveglianza urbana registrano immagini di incidenti stradali. In questi casi, i cittadini coinvolti hanno necessità di accedere ai filmati per far valere il loro diritto al risarcimento dei danni. Per questa finalità, in ragione della natura giuridica di dette immagini, devono quindi necessariamente presentare al Comune una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.
Si attiva così un procedimento per l’accesso che deve:

concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Questo termine temporale, peraltro, può dilatarsi notevolmente per eventuali contenziosi che possono attivarsi in caso di diniego espresso o tacito o di differimento dell’accesso;[4]
svilupparsi, coinvolgendo i controinteressati, i.e. le controparti dell’incidente stradale, che entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’avvio del procedimento per l’accesso, possono presentare una motivata opposizione.[5]

In questo quadro normativo si inserisce l’art, 6, virgule 8 du D.L 11/2009 converti en loi 38/2009, che stabilisce testualmente che la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Questo particolare vincolo normativo determina:

l’eventualità che il responsabile del procedimento per l’accesso, seppur avviato con richiesta presentata entro i 7 giorni dalla rilevazione, non riconosca il procedimento per l’accesso come una “speciale esigenza di ulteriore conservazione” delle immagini. Ciò, anche se l’art. 24, virgule 7 la loi 241/1990 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
l’impossibilità per gli interessati di accedere alle immagini se la richiesta di accesso viene presentata dopo i 7 giorni dalla rilevazione dell’evento.

Si tratta di due problemi concreti che potrebbero comunque essere agevolmente risolti facendo ricorso ad una corretta ed attenta applicazione del GDPR.

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3. La “quadra” potrebbe essere trovata nel GDPR
La soluzione ai problemi prospettati potrebbe essere trovata applicando una limitazione del trattamento che viene eseguito con i sistemi di videosorveglianza urbana.
Si tratta di un’operazione di trattamento che nella “Direttiva Madre” 95/46/CE era definita “congelamento”[6]. In pratica il trattamento viene “limitato alla “conservazione”, congelato, juste.
Il quadro di situazione sopra descritto appare proprio il contesto giusto per far esercitare agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento.
Infatti l’art. 18, paragrafo 1, lettre c) del GDPR attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nell’ipotesi in cui benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Pertanto un interessato che voglia accedere alle immagini della videosorveglianza urbana dovrebbe, entro i 7 giorni dall’evento, presentare una “richiesta di limitazione del trattamento e contestuale richiesta di accesso documentale”. In questo modo risolverebbe in radice ogni possibile complicazione procedurale/burocratica.
4. Collaborazione e buona fede nel rapporto tra i Comuni e i cittadini
I Comuni, dal canto loro, potrebbero specificamente richiamare/prevedere nel regolamento comunale la possibilità di presentare una richiesta di esercizio del diritto di limitazione del trattamento nei casi in cui vengano rilevate e registrate situazioni che comportino la necessità dell’interessato di curare l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria.
Ancor di più, i Comuni potrebbero anche prevedere, nel regolamento comunale, il “congelamento” di dette immagini, a prescindere dalla richiesta di un interessato, dando così attuazione al rilevante principio, fissato al comma 2 bis dell’art.1 della legge 241/1990, di collaborazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.
Ovviamente essendo, questo, un trattamento ulteriore con finalità diverse ma compatibili con quelle iniziali che giustificano il funzionamento del sistema di videosorveglianza urbana, sarà necessario:

eseguire un test di compatibilità ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 6 del GDPR;
darne conto nell’informativa di secondo livello.

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Jean Louis a Beccara
Avvocato, certificato Responsabile della protezione dei dati (DPO) – Cepas Srl (Gruppo Bureau Veritas Italia Spa). Direttore dell’Ufficio Organizzazione e gestione della privacy della Provincia autonoma di Trento. Docente in corsi di formazione, relatore in convegni, nonché autore di numerose monografie e pubblicazioni in materia su riviste scientifiche e specialistiche.

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Remarque
[1] Art. 6, virgule 7 du D.. L. n. 11/2009 convertito in Legge n. 38/2009.
[2] Così testualmente l’art. 4 del D.L.14/2017 convertito in Legge 48/2017.
[3] Così testualmente al paragrafo 2.1 delle Linee Guida EDPB 3/2019
[4] Art. 25, virgule 4, legge 241/1990.
[5] Art.3 D.P.R. 184/2006.
[6] Vds, art,12, paragrafo 1, lettere b) e c) della Direttiva 95/46/CE.

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