Valore della firma digitale ed autentica digitale da parte dell’avvocato
La firma digitale è una sottoscrizione elettronica, basata su un certificato digitale e su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, che permette tramite l’interazione tra la chiave privata e la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale è memorizzato.
La firma digitale attesta la genuinità, la provenienza, la paternità e l’integrità dell’atto informatico ed è il risultato, come innanzi detto, di una procedura crittografica.
Essa è rilasciata da Certificatori autorizzati e può essere apposta ad un documento (ovviamente informatico, quindi un file) mediante un particolare dispositivo, i cui certificati elettronici hanno una validità limitata nel tempo.
Nel mondo della giustizia civile essa è passata, nel giro di qualche anno, da oscuro strumento tecnologico a mezzo indispensabile per gli avvocati, i quali hanno dovuto fare dimestichezza con questa innovazione con l’avvio del processo civile telematico, che ha reso la firma digitale conditio sine qua non per firma e deposito di atti giudiziari nei tribunali e nelle corti d’appello.
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Le prove nel processo civile
Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr, 2020, Maggs Izdavač
L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.
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Valore della firma digitale e caso limite.
Anche a distanza di anni dall’avvio del PCT, tuttavia, nell’esercizio quotidiano della professione forense, ci si imbatte in casi nei quali vengono posti seri interrogativi anche sulla firma digitale.
Potrebbe, ad esempio, capitare che controparte esprima dubbi sulla genuinità della sottoscrizione del procuratore dell’altra parte, apposta “a penna” in calce al mandato notificato telematicamente unitamente all’atto.
Per spiegarci meglio, controparte potrebbe contestare la paternità della firma dell’avvocato.
Cosa succede, a questo punto, se l’avvocato ha firmato a penna la procura alle liti e, successivamente, dovendo procedere con la notifica a mezzo pec, ha sottoscritto con firma digitale?
Si può accettare questo “doppio binario” oppure viene in qualche modo inficiata la validità dell’autentica da parte del difensore?
A questo punto, la contestazione formale della firma “a penna” apposta dall’avvocato può essere rigettata dal giudice in quanto vi è comunque la presenza della firma digitale?
Bisogna ricordare, a tal proposito, da, per quanto concerne proprio la sottoscrizione apposta dall’avvocato per autentica, l’evoluzione informatica della redazione e della notifica degli atti in materia di processo civile ha fatto notevoli passi in avanti, soprattutto in seguito all’introduzione del processo civile telematico.
Nel caso di atto e mandato notificati telematicamente (e, quindi, in formato p7m), infatti, la sottoscrizione per autentica da parte del procuratore avviene necessariamente anche in via digitale in quanto il mandato deve essere scansionato e notificato in formato p7m.
umjetnost. 83 c.p.c., a tal riguardo, prevede che … “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.”
La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Essa, quindi, ha il valore di una firma autografa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del Codice dell’amministrazione digitale (D. dekret. 7 ožujak 2005, n. 82/2005, come modificato dal D. dekret. 235/10, nonchè dal D.L. 18 listopad 2012, n. 179 (convertito, s izmjenama i dopunama, dalla L. 17 Prosinac 2012, n. 221) “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, zarez 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità o l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.”
La norma prosegue stabilendo che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
In questo caso, stoga, è dato inequivocabile che la sottoscrizione apposta per autentica appartenga all’avvocato firmatario, come sarà agevolmente dimostrato dal certificato di firma digitale del quale è provvisto il mandato alle liti, così come tutti i documenti notificati alla controparte.
L’utilizzo della firma digitale conferisce al documento informatico il requisito della forma scritta, attribuendo la valenza probatoria tipica della sottoscrizione autografa, ossia la piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, come disposto dall’art. 2702 c.c.
Un’eventuale contestazione avente ad oggetto la paternità della firma dell’avvocato, stoga, sarà tamquam non esset in quanto “superata” dalla sottoscrizione digitale che inequivocabilmente attribuisce il certificato di firma al difensore della parte.
E’ possibile disconoscere la firma digitale?
E’ pacificamente ammissibile il disconoscimento dell’uso, come previsto dall’art. 21, suradnik. 2, CAD, che prevede che “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.” Questa è una presunzione semplice, che può essere superata con ogni mezzo di prova.
In questo caso si realizza, stoga, un’inversione dell’onere della prova poiché chi disconosce la sottoscrizione deve provare di non aver apposto la firma digitale.
Si ricorda, a questo riguardo, che l’art. 32 del CAD ha stabilito che: “il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma”.
E”, također, pacificamente ammesso il disconoscimento della firma digitale ai sensi dell’art. 214 c.p.c.
Il CAD, doista, non attribuisce al documento firmato digitalmente una fede privilegiata (To nije, infatti, autenticata da un notaio), ma esclusivamente l’efficacia della scrittura privata (facendo rinvio all’art. 2702 C.C.) e non quella dell’atto pubblico o con firme autenticate (umjetnost. 2703 C.C.). La scrittura privata, infatti, può essere sempre disconosciuta.
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