Vacanza rovinata, il tour operator risponde dei danni causati da terzi
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del D.lgs. n. 111/1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (nel caso qui esaminato, il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
Assunzione legale del rischio
en particulier, in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita, sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” la “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore medesimo.
Risarcibile il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, conformément à l'article. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, troisième partie civile, phrase pas. 17724 la 9 juillet 2018, accogliendo le ragioni di due soggetti, che avevano convenuto in giudizio il tour operator da cui avevano acquistato un pacchetto vacanze “tutto compreso”, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle perdita del bagaglio, nonché della forzata anticipazione della partenza.
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