Usurarietà e riparto dell’onere probatorio in merito alle rimesse solutorie

Tribunale di Milano si pronuncia in senso favorevole al ceto bancario
Banque, difesa congiuntamente dall’ Avv. Andrea Litti dello Studio legale Piacentini e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF&P (Studio Mascellaro Fanelli & Partners), ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
en données 24.5.2018, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 5864/18, con cui ha precisato tre profili di gran rilievo in materia di: une) formule di calcolo applicabili in materia antiusura; b) nullità della perizia attorea inosservante della formula indicata dalla Banca d’Italia per la verifica del superamento dei tassi soglia e conseguentemente non ammissione della ctu perché esplorativa; c) non obbligo della banca di provare le rimesse solutorie.
Recisamente il Tribunale meneghino ha dichiarato infondata la contestazione mossa dalla società correntista in ordine all’applicazione di interessi usurari, perché articolata in base ad una formula differente da quella adottata dalla Banca d’Italia.
Conseguentemente, da qui due rilievi importanti: è stata dichiarata inattendibile la perizia di parte attorea articolata su formule dissimili da quelle indicate dalla Banca d’Italia per la verifica dell’usurarietà; è stata giudicata inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Punto di grande rilievo della sentenza è la definizione dell’onere probatorio ex art. 2697 C.C. in merito alle rimesse solutorie, onere che “non deve gravare sulla banca”. Viene infatti statuito che avendo la banca eccepito opportunamente la prescrizione ed essendo stata parte attrice inerte per il relativo tempo decorso il quale la prescrizione resta eccepibile, la banca “non sia chiamata ad individuare quali rimesse siano solutorie”.
Fa di più il Tribunale milanese: stabilisce in capo al correntista l’onere di provare l’esistenza di affidamenti ed evidenziare le rimesse ripristinatorie della quota utilizzabile dell’affidamento in conto corrente. Condannata la correntista al pagamento del saldo debitore del conto corrente.
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