Usura, il superamento del tasso non porta nullità
Usura: il superamento del tasso soglia non comporta nullità del patto
Usura: è delle Sezioni Unite civili la sentenza n. 24675 del 20 listopad 2017, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di validità del patto relativo agli interessi del mutuo. I giudici di legittimità hanno chiarito che il tasso stipulato in misura superiore a quello previsto dalla legge, non comporta la nullità dello stesso. također, il mutuante che richiede la corresponsione del tasso divenuto extralegale, non viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, la questione riguardava la controversa applicabilità della Legge n. 108/1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge; naročito, le Sezioni Unite sono state chiamate per chiarire la sorte dei contratti, la cui usurarietà sia sopravvenuta in forza del cambiamento normativo. peraltro, lo stesso problema di usurarietà sopravvenuta, si pone in relazione a quei contratti che sono stati stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, il cui tasso è però divenuto extralegale a causa dell’abbassamento dei tassi medi di mercato, che stanno alla base del calcolo dei tassi usurari.
L’usurarietà sopravvenuta non esiste
Già con l’entrata in vigore della legge, il Legislatore aveva dovuto chiarire che l’usurarietà del tasso deve essere accertata nel momento in cui il tasso viene stabilito o promesso, a prescindere dal momento in cui esso viene concretamente corrisposto. La giurisprudenza si è divisa: un primo orientamento faceva applicazione dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore; altro orientamento, invece, è sembrato dimenticarsi di tale interpretazione, affermando l’incidenza della legge succitata anche ai contratti pendenti. posebno, si riteneva che mentre la pattuizione ab origine usuraria del tasso, comportava conseguenze anche penalmente rilevanti, la sopravvenuta usurarietà aveva ripercussioni solo sul piano civile.
Le Sezioni Unite ritengono di aderire al primo dei due orientamenti, non potendo discostarsi dall’attività interpretativa del Legislatore, negando dunque la cosiddetta usurarietà sopravvenuta. doista, non avrebbe senso limitare la norma di interpretazione autentica ai soli casi che comportano conseguenze anche dal punto di vista penalistico.
La mala fede del mutuante
Considerato il meccanismo di determinazione del tasso soglia, che viene periodicamente determinato, è coerente dare rilievo al momento della pattuizione del tasso d’interesse, a nulla rilevando il tempo del pagamento. stoga, se il tasso diviene usurario al momento della corresponsione, non può esserne dichiarata la nullità o l’inefficacia. E ciò non toglie che vi siano a disposizione del mutuatario, altri strumenti di tutela.
Vrhovni sud, per completezza, si esprime anche sulla tesi maturata in dottrina, secondo cui la richiesta del tasso sopra soglia, sarebbe contraria al canone di buona fede nell’esecuzione del contratto. doista, il pretendere un diritto validamente riconosciuto in un contratto, non può ritenersi un comportamento di mala fede; tale sarebbe quello che si manifesta con modalità scorrette o con circostanze particolari.
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