Una nuova categoria di diffamatori: gli odiatori del web!
Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tale libertà è tra “le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione ”1. Il diritto previsto dall’Art. 21 della Costituzione è il più alto, forse dei diritti primari sanciti dalla Costituzione, definito anche “pietra angolare dell’ordine democratico”2.
Ogni cittadino dello Stato italiano ha dunque la libertà di esprimere il proprio pensiero attraverso ogni mezzo di diffusione.
Tra i vari mezzi di diffusione ad oggi sicuramente quelli che usani internet sono i più diffusi. Le comunicazioni tra persone oggi infatti si svolgono, prevalentemente, via social network, mailing list, forum e chat.
Un breve excursus disciplinare
Ebbene, nell’ottica dell’evoluzione tecnologica della nostra società si innesta anche l’evoluzione del delitto di diffamazione previsto e disciplinato dall’art. 595 del codice penale.
In particolare, il comma terzo dell’articolo sopra citato prevede un’ipotesi aggravata del reato semplice della diffamazione qualora l’evento diffamante si realizzi attraverso internet.
Il bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione ex art. 595 c.p. è certamente l’integrità morale della persona, in particolare la reputazione dell’uomo, la stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che altri hanno del suo onore e del suo decoro.
È un reato a forma libera e la condotta diffamante risulta perfezionata in presenza di tre requisiti: l’offesa all’altrui reputazione, l’assenza dell’offeso e la comunicazione a più presenti. Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico e non specifico del reo, ossia la volontà di usare delle espressioni offensive, consapevole della loro idoneità a ledere l’altrui reputazione.
La declinazione nella prassi della nuova fattispecie aggravata della diffamazione.
In una recente pronuncia 3, gli ermellini hanno messo ben in luce gli aspetti critici che ha posto l’evoluzione tecnologica della nostra società.
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Potremmo dire in effetti che i nuovi fatti delittuosi sono per lo più eventi che si concretizzano nel mondo del web. Nel caso de quo, l’imputato era accusato di aver pubblicato su un sito un commento in ordine ad un articolo giornalistico dal titolo “Torino, Lite per un cane: un morto e tre feriti”, pubblicato su un sito internet politaonline.net. L’imputato aveva commentato su un forum il fatto di cronaca in cui era deceduto un uomo di origine meridionale che per motivi banali era stato ucciso da una persona del Nord.
L’imputato aveva scritto: << nell’articolo che segue descritto un concentrato di paganità e terronità come raramente capita di leggere. Da una parte il senso naturale della Giustizia l’uso della forza mai gratuito e solo come estrema ratio, dall’altra la bestialità Levantina, la sopraffazione fine a se stessa, l’irrazionalità, il delirio degli istinti incontrollati. Stavolta i terroni si sono trovati di fronte a un padano armato e la storia è andata diversamente da come in genere va. Molto istruttivo”. È evidente che l’evento ha dato la stura per inneggiare al Nord e discriminare i meridionali. Un classico, purtroppo nella nostra società. Ed è altrettanto evidente l’offesa fatta alla vittima ed alle persone ad essa vicina, quali la moglie dell’uomo deceduto.
Pertanto, la Cassazione ha concluso per la condanna dell’imputato concludendo che la responsabilità penale di quest’ultimo è graniticamente scolpita. La manifestazione del pensiero infatti non deve mai diventare motivo per denigrare e/o incitare all’odio, in questo caso odio razziale.
Le parole oggi più che mai, anche se connotate da volatilità perché scritte in un contesto immateriale quale quello del mondo del web, hanno una rilevanza ed una risonanza amplificata tale da riuscire a scuotere i sentimenti delle persone che le leggono.
La diffamazione a mezzo internet “è aggravata” proprio per la capacità amplificativa del mezzo adoperato. I social network sono erroneamente ritenuti una zona franca, così come ribadito nella sentenza citata, dove poter dare sfogo al proprio lato peggiore, alla rabbia ed alla frustrazione, nonché alla violenza verbale ed all’incitamento all’odio, creando una vera e propria categoria di “odiatori del web” che non esitano – spesso dietro l’anonimato- ad esprimere giudizi volgari ed offensivi nella falsa (o incosciente?) convinzione di rimanere impuniti e godere di una sorta di “immunità da web”.
Ebbene, il fenomeno purtroppo è in costante crescita alla luce dell’aumento esponenziale delle occasioni di connessione in rete e ciò ha posto delle perplessità sulla necessità di rimodulare il sistema sanzionatorio finalizzato ad arginare il fenomeno degli illeciti commessi degli internauti.
Aspetti processuali del reato di diffamazione.
Le condotte che in sede penale possono integrare il reato di diffamazione possono rilevare anche in sede civile dando luogo ad un illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 ج.
Il soggetto diffamato può decidere di ricorrere, indipendentemente dall’avvio dell’azione penale, alla tutela civilistica per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sul punto, la sentenza della Cass. Civ. ن. 5259 ال 1984 ha chiaramente statuito che: <<ogni cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in sede civile senza avviare l’azione penale>>.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Ovviamente, con l’avvento dell’era digitale anche il ricorso all’azione civile per cause di diffamazione è cresciuto notevolmente.
Particolare il caso “Dott. Marchionne-FCA/Agenzie di stampa”. Secondo le agenzie di stampa il Dott. Marchionne avrebbe definito Firenze “una piccola povera città” e Mattero Renzi “una brutta copia di Obama”. Tali dichiarazioni avrebbero offeso e urtato la sensibilità di una numerosa platea, quali i cittadini di Firenze, tutti gli italiani e Renzi. Queste gravi dichiarazioni sono state attribuite al Marchionne il quale sosteneva di non averle mai pronunciate.
L’eco di queste dichiarazioni è stato abnorme; è stata diffusa l’immagine dell’AD di FCA quale manager “non capace”, “fuori controllo”, “dai sentimenti fortemente anti-italiani”.
Addirittura, il Gruppo FCA ebbe danni all’immagine alla reputazione con una flessione delle vendite auto nella regione Toscana.
Il dott. Marchionne ha dunque convenuto in giudizio le agenzie di stampa davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della lesione all’ onore e alla reputazione personale e professionale. Il giudizio si è concluso con una transazione.
الاعتبارات النهائية
L’enorme effetto di cassa di risonanza delle informazioni e dei giudizi che vengono pubblicate in rete può avere un effetto devastante qualora il messaggio diffuso abbia un contenuto denigratorio per il suo destinatario ed è chiaro che l’idea che il web sia una sorta di zona franca che consente di esprimere giudizi che ledono l’altrui reputazione non è assolutamente accreditabile.
È necessario sensibilizzare gli utenti della rete al fine di far comprendere loro che il web non è un mondo a parte, ogni cittadino risponde sempre e comunque dei fatti che hanno una rilevanza penale, perciò sarebbe auspicabile un richiamo al più alto principio di auto-responsabilità delle azioni al fine di arginare questo fenomeno incontrollato delle condotte diffamanti via internet.
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