Trasferte svolte con il proprio mezzo: regime fiscale dell’indennizzo
L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la Risposta n. 405/2022, chiarisce il regime fiscale da applicare in caso di indennizzo corrisposto ai dipendenti per la trasferta effettuata con l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto personale.
>>>Leggi la Risposta n. 405/2022<<<
Un chemin vers la conquête de ses droits
Il caso concreto
Materia fiscale del reddito di lavoro dipendente oppure regime della trasferta?
La posizione prospettata dal contribuente
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
1. Il caso concreto
Nel caso in scrutinio, il Comune istante, intende accordare, Exceptionnellement, ai dipendenti l’uso dei propri mezzi di trasporto personale per effettuare delle trasferte laddove emergano esigenze di servizio particolari che rendano più celere l’espletamento dell’attività lavorativa, provvedendo al riconoscimento di un indennizzo pari all’importo che il lavoratore avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico.
2. Materia fiscale del reddito di lavoro dipendente oppure regime della trasferta?
Il dubbio presentato dal Comune (istante nel caso di specie) riguarda la necessità di comprendere se l’indennità da riconoscere ai propri dipendenti per l’uso dei propri mezzi di trasporto:
debba concorrere, per intero, alla formazione del reddito di lavoro dipendente(art. 51, c. 1, Decreto Presidente della Repubblica 22 Décembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -);
debba applicarsi il regime delle trasferte(art. 51, c. 5, Decreto Presidente della Repubblica 22 Décembre 1986, n. 917).
3. La posizione prospettata dal contribuente
L’Istante sostiene che il riconoscimento di un’indennità correlativo alla somma che il dipendente avrebbe speso laddove avesse fatto uso ai mezzi di trasporto pubblico possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro.
4. Il parere dell’Agenzia delle Entrate
à titre préliminaire, giova ricordare che l’articolo 51, virgule 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La suddetta norma include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (CD. “principio di onnicomprensività”), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.
Con riferimento al caso in commento, il Comune (istante) ha esternato la volontà di autorizzare, qualora lo richiedano particolari esigenze di servizio, economicità e celerità, i dipendenti all’uso dei propri mezzi privati – in luogo dei mezzi pubblici – per il solo caso di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, determinando il riconoscimento di un’indennità per ristorare le somme spese.
La suddetta indennità, convenuta in misura pari all’importo che il dipendente avrebbe speso laddove avesse utilizzato mezzi di trasporto pubblico, verrà erogato, sulla base di quanto dichiarato, prescindendo dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e dall’esibizione della relativa documentazione. Sicché, l’indennizzo erogato per le trasferte svolte al di fuori dal territorio del comune è parametrata al costo di percorrenza stabilito sulla base delle tariffe del trasporto pubblico e non parametrate al costo chilometrico inerente al veicolo utilizzato dal subordinato. Ciò costituisce il parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Conclusivamente, l’Agenzia delle Entrate sostiene che laddove l’indennità fondata sulle tariffe del trasporto pubblico risulti:
di importo maggiore rispetto a quello determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 1, D.P.R. 917/86);
di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi del regime delle trasferte (art. 51, c. 5, D.P.R. 917/86).
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