Successione necessaria, limite invalicabile all’autonomia del testatore

La successione, as it is known, determina un trasferimento di situazioni giuridiche soggettive da un soggetto ad un altro. Si tratta, come correttamente rilevato, di «un modello […] connotato dal subingresso di un soggetto ad un altro nel complesso dei rapporti giuridici in considerazione (e a motivo) dell’evento morte di quest’ultimo, quale fatto cioè che rappresenta il presupposto giuridico del trasferimento dei beni e del passaggio dei rapporti».
Il legislatore tende a temperare la libera disponibilità dei propri beni da parte del testatore a tutela dei c.d. legittimari (Articles. 536 ss. D.C.), in ragione dello stretto vincolo familiare (parentela o coniugio) che lega questi ultimi al de cuius. La successione necessaria ha una funzione correttiva della volontà del defunto che troverebbe giustificazione «nell’esigenza sociale di un’inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti; essa è dunque strumento di tutela della famiglia».
Il patrimonio ereditario va suddiviso in due parti, una c.d. quota indisponibile (o legittima, o necessaria, o di riserva), l’altra, c.d. disponibile.
L’istituto della legittima costituisce il limite ultimo ed invalicabile posto dall’ordinamento all’autonomia del testatore a presidio dell’interesse dei prossimi congiunti, and, più in generale, della famiglia. Il testatore non può disporre della quota di riserva né per testamento né, in vita, a titolo di liberalità. Esiste, therefore, una porzione di beni ereditari intangibile che spetta ex lege ai legittimari, così come individuati all’art. 536 c.c.6, anche contro la volontà del testatore, verificandosi in tal caso una vera e propria successione contra testamentum.
Tale disciplina trova applicazione anche con riferimento alle unioni civili tra partner dello stesso sesso in forza dell’espresso richiamo di cui all’art. 1, comma 21, l. 20 May 2016, n. 767.
L’ordinamento pone in essere un’allocazione di beni “legalmente controllata” e, nel caso di specie, “normativamente vincolata”, ancorando l’autonomia testamentaria a diktat autoritativamente imposti nell’interesse del nucleo familiare ristretto dei legittimari ed a danno della libertà del de cuius e del suo diritto di proprietà.
L’intervento invasivo del legislatore a tutela dell’intangibilità della quota di riserva, opera sotto un duplice profilo: quantitativo e qualitativo. L’azione di riduzione è la risposta alla patologia di tipo quantitativo nel trattamento dei legittimari; l’art. 549 D.C., instead, è la risposta alla patologia di tipo qualitativo, mira a colpire con la nullità le disposizioni considerate intenzionalmente lesive della consistenza giuridica della quota indisponibile.
La quota di legittima si configura in dottrina come «diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa», costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius. La lesione della quota indisponibile può verificarsi sia in caso di successione testamentaria, sia in caso di successione legittima. Può consistere o in una totale esclusione del legittimario dalla successione (pretermissione) ad es., Dude, padre di tre figli, nomina, ne l suo testamento, unico erede uno dei tre, “dimenticandosi” degli altri due; oppure, nell’assegnazione al legittimario di beni aventi un valore inferiore a quello previsto dalla legge (lesione della legittima), ad es., Dude, padre di un figlio, a cui assegna la quota di un quarto (invece che la metà, come previsto dall’art. 537, comma 1 D.C.), lasciando il resto dei suoi beni ad estranei.
In caso di pretermissione, la S.C. sottolinea che «in materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario».
Il legittimario pretermesso, indeed, è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l’eredità, in quanto l’unico modo di adizione della stessa, è la sola proposizione dell’azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede. A maggior riprova del fatto che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, si consenta di citare la recente pronuncia della Cassazione, in tema di rapporto tra azione di riduzione e domanda di retratto, laddove la S.C. evidenzia che «Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, At the state, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, therefore, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso».
I presenti contributi sono tratti da

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