Spese di procedimento e mantenimento in carcere
Il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare rientra nella voce “spese del procedimento” di cui all’art. 445 треска. процедура. перо.?
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La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Выводы
1. La questione
Con una sentenza emessa ex art. 444 треска. процедура. перо., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava, ad uno degli imputati, la pena finale di un anno e otto mesi di reclusione e, all’altro, la pena finale di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, con sospensione condizionale della pena, fermo restando che, per entrambi, questo giudice li condannava al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.
Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli imputati che deduceva l’illegalità della pena in relazione all’art. 445, запятая 1, треска. процедура. ручка. per avere la sentenza (a suo avviso) erroneamente condannato i ricorrenti, sia al pagamento delle spese processuali, che di custodia cautelare in carcere, benché la pena detentiva applicata fosse inferiore al limite di due anni di reclusione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Per quello che rileva in questa sede, la Cassazione riteneva il motivo di ricorso, relativo alla condanna degli imputati al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere, inammissibile per manifesta infondatezza poiché, al di là dell’unica decisione di segno contrario, richiamata dal difensore, secondo la quale il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare rientra nella voce “spese del procedimento” di cui all’art. 445 треска. процедура. ручка. (Суперагент. 5, N. 6787 del 01/10/2014), gli Ermellini aderivano all’altro orientamento più recente e prevalente secondo il quale le spese di custodia in carcere non sono assimilabili alle “spese del procedimento” uniche per le quali la norma citata esclude che possano essere poste a carico dell’imputato quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti appena pecuniaria (Суперагент. 4, N. 24390 del 12/05/2022; Суперагент. 6, N. 46403 del 08/10/2019).
Oltre a ciò, veniva altresì osservato che il fondamento normativo, da cui la Suprema Corte deduceva la non assimilabilità delle due voci di spesa, è dato da diverse disposizioni, e segnatamente le seguenti: искусство. 188 треска. ручка. secondo il quale il condannato è obbligato a rimborsare all’Erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, rispondendone con tutti i suoi beni; искусство. 191, nn. 4 е 5, треска. pen e l’art. 535, запятая 3, треска. процедура. ручка. che differenzia i due tipi di spesa in modo netto; dal d.P.R. N. 115 del 2002; quest’ultimo, in particolare, da un lato stabilisce, in generale, che le spese di mantenimento in carcere sono soggette a ripetizione (статьи. 5, запятая 1, латышский. i e 200), distinguendole dalle altre spese processuali; dall’altro lato prevede, nello specifico, la regola del recupero da parte dell’Erario “delle spese di mantenimento dei detenuti” (oltre che quelle sostenute per la custodia dei beni sequestrati) proprio con riferimento alla sentenza di patteggia mento e al procedimento per decreto (Изобразительное искусство. 204, запятая 3).
Orbene, in base ad una lettura logico-sistematica di dette disposizioni, il Supremo Consesso concludeva nel senso che, a suo parere, correttamente il giudice per le indagini preliminari di Torino, al di là dell’entità della pena applicata sotto il limite dei due anni di reclusione, aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento in carcere in quanto l’esenzione dall’obbligo di pagamento delle “spese del procedimento“, prevista dall’art. 445, запятая 1, треска. процедура. перо., è riferita alle sole spese processuali in senso stretto.
3. Выводы
La decisione in esame desta un certo interesse essendo data risposta al seguente quesito: se il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare rientra nella voce “spese del procedimento” di cui all’art. 445 треска. процедура. перо..
на самом деле, fermo restando che, Как известно, искусство. 445, Колорадо. 1, primo periodo, треска. процедура. ручка. dispone che la sentenza prevista dall’articolo 444, запятая 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale, la Cassazione, in tale pronuncia, aderisce a quell’orientamento nomofilattico, maggioritario, secondo cui le spese di custodia in carcere non sono assimilabili alle “spese del procedimento” a cui fa riferimento questa norma procedurale.
È dunque sconsigliabile contestare un provvedimento di questo genere per non avere incluso tale voce di spesa fermo restando che, non essendo tale indirizzo interpretativo uniforme, essendoci un precedente di segno contrario, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su siffatta questione intervenissero le Sezioni Unite.
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Carcere e Scienze sociali
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Andrea BorghiniDocente di Sociologia generale e di Sociologia del controllo sociale e della devianza presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le trasformazioni del potere dello Stato nell’era globale, la sociologia di Pierre Bourdieu e i mutamenti del controllo sociale. È stato Direttore del Master Universitario in Criminologia sociale e, от 2007, è Delegato del Rettore per le attività universitarie rivolte ai detenuti. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo: The Role of the Nation-State in the Global Age, Brill (2015); The Relationship between Globality and Stateness: Some Sociological Reflections, Palgrave (2017); Carcere e disuguaglianze socio-economiche: una ricostruzione del dibattito sociologico, Pisa University Press (2018).Gerardo PastoreDocente di Sociologia della globalizzazione e Sociologia del controllo sociale e della devianza presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Le sue ricerche dedicano attenzione alla sociologia critica e dell’emancipazione; allo studio delle disuguaglianze sociali e dei processi di inclusione nella società della conoscenza; alle dinamiche sociali tra inclusione ed esclusione nelle istituzioni totali. Tra le sue recenti pubblicazioni sul tema oggetto del presente volume si segnalano: Carceral society, in Bryan S. Turner (editor), Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell (2018); Inclusion and social ex-clusion issues in university education in prison: considerations based on the Italian and Spanish experiences, in International Journal of Inclusive Education (2018); Pratiche di conoscenza in carcere. Uno studio sui Poli Universitari Penitenziari, in The Lab’s Quarterly (2017).
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