Sperimentazione 5G: illegittima l’ordinanza del sindaco ex art. 54 TUEL che la vieta
Nota a sentenza del TAR Campania, Sez. I, 24 July 2020, n. 3324
di STEFANO MARIA SISTO*
The (omissis) s.p.a., con l’intervento ad adiuvandum di (omissis) s.p.a. (ritenuto dalla sentenza in esame inammissibile per carenza di interesse in quanto non era co-titolare dell’impianto e la controversia era legata strettamente al territorio comunale), aveva presentato ricorso dinanzi al TAR Campania (Naples) avverso l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL adottata dal sindaco del Comune di Carinola e con la quale era stata ordinata, in base al principio precauzionale di derivazione comunitaria, la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale in attesa che la comunità scientifica si pronunciasse sulla “classificazione della cangerogenesi” e sulla base di “dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti della radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”. Contestualmente, il Responsabile comunale del Settore Urbanistico aveva altresì sospeso, sulla base di tale ordinanza, la SCIA di adeguamento tecnologico dell’impianto preesistente presentata da (omissis) S.p.a. and (omissis).
La pronuncia del Tar
Il TAR adito si è pronunciato riconoscendo la manifesta fondatezza del ricorso. In particular, ha ribadito che l’ordinanza di cui all’art. 54 TUEL non può essere adottata per impedire l’installazione o l’adeguamento tecnologico degli impianti di telefonia mobile e questo sul presupposto che le lamentele dei cittadini non integrano il presupposto del pericolo per l’ordine pubblico che, instead, deve necessariamente essere posto a fondamento dell’adozione di tale tipologia di ordinanze. I giudici amministrativi, Furthermore, puntualizzano che la tutela della salute non rientra nelle competenze comunali e gli impianti di telefonia mobile devono essere equiparate alle opere primarie in quanto possono essere classificate come urgenti e indifferibili.
Furthermore, per principio ormai noto, tali ordinanze possono essere utilizzate dai sindaci in qualità di ufficiali di Governo solo per fronteggiare situazioni imprevedibili ed eccezionali che rendono vani gli strumenti ordinari e la cui applicazione, therefore, riveste carattere residuale e atipico.
Tanto specificato, il TAR afferma che nel caso della telefonia mobile e del 5G tali parametri non sussistono in quanto si tratta di materia “compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei ‘valori soglia’ definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003”.
Illegittima è, altresì, la sospensione della SCIA in quanto non può essere disposta senza un termine preciso in quanto contrasterebbe con l’art. 21 ter legge n. 241/1990. In conclusione, appare evidente che un gran numero di sindaci, “sull’onda emotiva” della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, stanno cercando di impedire la sperimentazione del 5G con “strumenti” giuridici sbagliati e forse senza aver esaminato attentamente nel merito la questione. Sicuramente positiva è l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tematica, ma è necessario fare attenzione a non trasformare le legittime pretese dei cittadini di tutela della salute e dell’ambiente in una “caccia alle streghe”.
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA (SEZ. I), 24 LUGLIO 2020, n. 3324.
> PER APPROFONDIRE: Dalla giurisprudenza e dal legislatore uno stop alle ordinanze sindacali che sospendono la sperimentazione 5G (di A. Scarsella).
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