Sostanze stupefacenti: le conseguenze dell’attività di “spaccio”
La disciplina dei reati in materia di stupefacenti è complessa a tal punto che, ad oggi, non esiste una nozione ontologicamente condivisa di “sostanza stupefacente”. Attualmente, la “nozione legale” di stupefacente comporta che una sostanza può essere definita tale qualora sia specificatamente indicata nelle “tabelle” appositamente predisposte dal Ministero della Salute. Tuttavia, non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno declinato la nozione legale di stupefacente in maniera più flessibile, considerando penalmente rilevante la detenzione di “derivati” (per sintesi chimica o naturale) da sostanze ricomprese nelle suddette tabelle.
I reati, come quello di “spaccio” in materia di sostanze stupefacenti vengono analizzati in modo completo e alla luce della recente giurisprudenza nel volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti di Santi Bologna, Alessandro Bosco e Alfredo Spitaleri, edito da Maggioli Editore, di cui riportiamo di seguito un estratto.
Morte o lesione subita dal tossicodipendente come conseguenza dell’attività di spaccio
La responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce argomento da tempo al centro delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza.
In particolare, la questione oggetto del dibattito scientifico verte sulla possibilità che, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell’acquirente in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per l’assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l’evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero se debba essere altresì dimostrata la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l’evento.
In materia di stupefacenti, per affrontare i delicati problemi interpretativi sottesi alla questione appena segnalata possono trarsi utili indicazioni dall’art. 81 T.U. stupefacenti, che la disciplina solo implicitamente con la previsione di un’attenuante speciale finalizzata ad incentivare il ravvedimento dell’agente nella forma del soccorso al consumatore che si trovi in pericolo di vita.
Quanto alle forme che può assumere la responsabilità dello spacciatore, viene anzitutto in rilievo il caso in cui il soggetto che ha spacciato la sostanza o, comunque, ne ha agevolato l’assunzione, debba rispondere della morte del consumatore a titolo di omicidio volontario ex art. 575 سمك القد. قلم جاف., ove sia accertabile, sulla scorta di elementi concreti, la presenza di una volontà omicida, quantomeno nella forma del dolo eventuale.
Sebbene tale ipotesi sia concretamente possibile, il caso che con maggiore frequenza si pone all’attenzione dei nostri tribunali è certamente quello in cui la morte dell’acquirente di sostanze vietate consegua, quale evento non voluto, all’attività di spaccio.
In tali casi, viene in rilievo il disposto di cui all’art. 586 سمك القد. قلم جاف., secondo cui: «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 البريد 590 sono aumentate». La colpa, espressamente menzionata dall’art. 83 البريد, in modo indiretto, بالفن. 586, mediante il richiamo agli artt. 589 البريد 590, deve connotare in concreto un contegno che, pur non diretto a uccidere o a ledere, metta a repentaglio la vita o l’incolumità individuale. In ordine alla natura della responsabilità prevista dall’art. 586 سمك القد. قلم جاف., la giurisprudenza ha mostrato un andamento oscillante, mostrandosi talvolta ispirata da una impostazione di chiara matrice oggettivistica; talaltra, da una più marcatamente soggettivistica.
In particolare, secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente sino al 2009, qualora dall’attività di spaccio fosse derivata, quale conseguenza non voluta, la morte dell’assuntore, lo spacciatore della dose letale doveva risponderne ex art. 586 سمك القد. قلم جاف., purché il nesso di causalità materiale fra la condotta dell’agente e l’evento–morte non risultasse interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale.
Continua ad approfondire il tema nel volume:
La disciplina dei reati in materia di stupefacenti
Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri, 2021, Maggioli Editore
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مصدر: Diritto.it