Sezioni Unite penali: sul giudice del rinvio nel caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Strafkassation, Vereinigte Abschnitte, 4 Juni 2021 (ud. 28 Januar 2021), n. 22065
Presidente Cassano, Relatore Piccialli
Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale”.
Il principio di diritto
Con sentenza numero 22065/2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello“.
Volume empfohlen

Kompendium des Strafverfahrens
Giorgio Spangher, Marco Zincani, 2021, Maggs Verlag
Dieser Text befasst sich vollständig und eingehend mit der Disziplin des Strafverfahrens, Ermöglichen einer organischen und systematischen Untersuchung der Materie.
Die Arbeit wird auf das Gesetz aktualisiert. n. 7 die 2020 die Regulierung des Abhörens zu reformieren, al D.L.. n. 28 die 2020 in tema di processo

38,00 € 36,10 €
kaufen

von www.maggiolieditore.it –>
Guarda il prezzo su Amazon

Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!

The post Sezioni Unite penali: sul giudice del rinvio nel caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili appeared first on Diritto.it.
Quelle: Diritto.it