Sequestro, le Sezioni Unite sul terzo proprietario del bene
Il terzo proprietario del bene oggetto di sequestro
E’ del 19 ottobre la sentenza n. 48126 delle Sezioni Unite penali, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul sequestro e sulle facoltà del terzo proprietario del bene oggetto della misura cautelare. Precisamente, nel caso in cui venga disposta la confisca del bene già sequestrato, il proprietario, prima che la sentenza divenga definitiva, può chiedere la restituzione del bene e proporre altresì appello nel caso in cui la restituzione gli sia negata.
stoga, lo strumento di impugnazione è l’appello e, qualora sia erroneamente proposta opposizione, l’atto deve essere qualificato come appello e deve essere trasmetto al Tribunale competente per il riesame.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite attiene alla possibilità per il terzo proprietario del bene oggetto di sequestro, e rimasto estraneo al giudizio di cognizione, di proporre incidente di esecuzione prima che la sentenza diventi irrevocabile.
Il contrasto in giurisprudenza
Due gli orientamenti in campo, prima delle risoluzione offerta dalla Cassazione. Il primo sosteneva che il terzo proprietario potesse proporre domanda di restituzione e, in caso di rigetto, fare opposizione. Ciò in quanto, pur essendo rimasto estraneo al procedimento di cognizione, il proprietario subisce un mutamento dello status della res.
L’altro orientamento ritiene invece che il terzo non possa proporre incidente di esecuzione durante il processo di cognizione, ritenendosi improponibile tale strumento a fronte di una sentenza non definitiva, così come non sarebbe possibile chiedere la restituzione di un bene sottoposto a confisca in forza di una sentenza di condanna. In altre parole, solo a fronte di una sentenza passata in giudicato è possibile proporre incidente di esecuzione.
Con tale giudizio, peraltro, seppur non possono essere ridiscussi i presupposti della confisca, il terzo può provare il proprio diritto sulla cosa.
La posizione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite ritengono non sia possibile intraprendere l’incidente di esecuzione in pendenza di giudizio, chiedendo allo stesso giudice della cognizione di risolvere la questione. doista, serve che vi sia una sentenza di condanna da portare ad esecuzione; infatti, l’incidente di esecuzione serve per verificare il titolo esecutivo che deriva dal provvedimento di condanna.
Peraltro, prima della fase esecutiva, il terzo ha comunque gli strumenti per tutelare le proprie ragioni; precizno, il proprietario può agire ai sensi dell’art.322 bis c.p.p. dinanzi al tribunale del riesame.
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