séparation, parents, fils et la garde partagée

En cas de séparation, divorce ou la cessation de la cohabitation en fait, après l'entrée en vigueur de la loi 54/2006, soi-disant « garde partagée loi », en présence d'enfants mineurs, le juge, sauf preuve contraire, la prima cosa che fa è affidare il minore ad entrambi i genitori.
I genitori, nonostante come coppia siano separati, dovranno continuare a prendere insieme le decisioni rilevanti per la vita del figlio.
Affido esclusivo, ascolto del minore
Un affido esclusivo potrà essere disposto esclusivamente in caso di pregiudizio per il minore, quando il genitore sia disinteressato sia moralmente sia economicamente alla vita dello stesso, tossicodipendente, alcool dipendente.
Il giudice stabilisce anche la collocazione prevalente del minore presso l’uno o l’altro dei genitori. In caso di disaccordo della coppia, sarà il giudice a decidere. Per arrivare a questa decisione il magistrato potrà ad esempio disporre un ascolto del minore.
Essere ascoltati nei procedimenti di separazione e divorzio per i bambini è un diritto stabilito oltre che dalla Legge 54/2006 anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di fare emergere il loro parere del quale si dovrà tenere conto. L’ascolto di un minore si può rivelare pericoloso, perché spesso i figli hanno una posizione, in buona fede, molto diversa da quella che ci si aspetta.
Orientamento sessuale dei genitori
La giurisprudenza che in anni recenti si è occupata del tema, non ha mai ritenuto l’orientamento sessuale di uno dei genitori pregiudizievole per l’affidamento dei figli. Ad esempio, a un padre che, nel corso della separazione, richiedeva l’affido esclusivo del figlio a causa della presunta relazione omosessuale della moglie era stata negata la domanda, ritenendo che l’eventuale relazione omosessuale della madre che si sta separando, se non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori e alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della madre.
Lo stesso si può dire di altri provvedimenti simili pronunciati da altrettanti Tribunali. Secondo i giudici, l’orientamento omosessuale non può giustificare un affidamento esclusivo all’altro, plutôt, l’atteggiamento eventualmente discriminatorio dell’altro coniuge può determinare un’inidoneità di questi all’affidamento condiviso. In presenza di casi specifici, i legali consigliano, indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori, che quando ci si separa sarebbe buona regola, prima di mettere a contatto i figli con altri partner, utilizzare gradualità e assicurarsi, sempre nell’interesse del minore, che la relazione goda di stabilità.

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