Separazione e assegno di mantenimento, se l’ex coniuge lavora in nero si può modificare?
Il Giudice riconosce un assegno di mantenimento nel caso in cui una coppia si separi e alla moglie, coniuge più debole, venga garantito un assegno minimo, tenendo conto del basso reddito dichiarato dal marito.
In un secondo tempo la moglie viene a sapere che il suo ex stava lavorando in nero per un altro datore di lavoro e che il suo reddito era superiore a quello dichiarato in corso di causa.
Il rovescio della medaglia sarebbe il caso del marito che, dopo essere stato condannato a pagare il mantenimento, viene a sapere che l’ex moglie svolgeva un lavoro in nero e decide di chiedere la riduzione degli alimenti.
Per risolvere la questione primaria, si deve, bisogna, tenere in conto di quando è iniziato il lavoro in nero.
Se sussisteva prima o durante la causa di separazione, ci sono poche opportunità di ottenere una revisione dell’assegno, salve alcune eccezioni. Se il lavoro in nero è iniziato dopo la sentenza di separazione, è diverso.
Come si prova l’esistenza di un contratto quando si lavora in nero?
Le cause civili si basano su una regola, secondo la quale chi fa una richiesta al giudice deve dimostrare i fatti che la sorreggono. In altre parole deve provare il fondamento del suo diritto.
Il giudice non si può sostituire alle parti, come succede nei procedimenti penali dove è in gioco un interesse superiore.
Sono queste a dover fornire al magistrato gli elementi per decidere, ovvero l’onere della prova ex art 2697 D.C..
Se la moglie pretende un determinato assegno di mantenimento dal marito, perché sostiene che lui abbia un reddito superiore rispetto alle relative dichiarazioni, lo deve dimostrare. Allo stesso modo il marito che ritiene che la moglie ha dei redditi nascosti ne deve dare prova. Lo stesso vale per chi afferma che l’altro coniuge svolge un lavoro in nero.
La legge lo aiuta visto che si tratta di attività che, spesso, neanche l’Agenzia delle Entrate riesce a rilevare.
On one side, il giudice ordina l’esibizione delle ultime dichiarazioni dei redditi.
Quando ritiene che non siano attendibili, può ricostruire le condizioni reddituali dei coniugi sulla base di altri indizi.
Esaminati i documenti ed effettuate le indagini tributarie, il giudice determina l’assegno calcolato in percentuale sul reddito medio mensile dell’altro coniuge, in relazione all’incidenza sul reddito medio di ogni fattore economicamente rilevante.
Una volta che viene emessa la sentenza di separazione con la quantificazione dell’assegno di mantenimento, accertati o meno i redditi in nero, questa non può più essere rivista, se non quando ci siano altri fatti ex art 710 c.p.c..
In assenza di altri elementi, la sentenza può essere impugnata per vizi della decisione, ma non per valutare altre circostanze non prodotte prima.
Se dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, ci si accorge che l’ex svolgeva lavori in nero, non si può chiedere una modifica dell’assegno.
La parte se ne doveva accorgere prima e segnalare al tribunale gli elementi dai quali dedurre la sussistenza di redditi nascosti.
Coniuge che decida di lavorare in nero dopo la sentenza di separazione
Diverso è il caso del coniuge che si mette a lavorare, anche se in nero, dopo la sentenza di separazione.
In questo caso non ci sono ostacoli alla revisione dell’assegno che può essere chiesta in qualsiasi momento, trattandosi di circostanze sopravvenute.
Anche in questa circostanza, si deve tenere conto dell’onere della prova, e si dovrà essere puntuali nel portare al giudice le evidenze dell’attività di lavoro segreta.
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