Scambio elettorale politico-mafioso: continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p.

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che tra la versione dell’art. 416-ter cod. قلم جاف., antecedente alla sua riformulazione avvenuta per effetto della legge n. 43/2019, e quella attualmente vigente, vi è perfetta continuità avendo, ad avviso degli Ermellini, tale legge solo rimodellato l’art. 416-ter cod. قلم جاف. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.
(المرجعية المعيارية: Codice penale, فن. 416-الثلاثاء)
Indice:

الحقيقة
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Conclusioni

الحقيقة
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva rigettato un appello proposto da un indagato avverso una decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che, a sua volta, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, avanzata dall’interessato per decorrenza del termine di fase.
Il Tribunale premetteva che l’indagato era stato ristretto presso la propria abitazione perché gravemente indiziato di concorso nel delitto di cui all’art. 416-ثالثا c.p., per aver fatto da tramite tra un politico ed un associato mafioso nella stipula di un patto di scambio elettorale politico-mafioso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, il reato contestato rientrava tra quelli contemplati dall’art. 407, فاصلة 2, اللاتفية. ا), ن. 3 c.p.p. (delitti commessi avvalendosi delle condizioni dall’art. 416-bis cod. قلم جاف., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) sicché il termine di fase, relativo alle indagini preliminari, era quello di un anno dall’inizio di esecuzione della misura, non ancora decorso alla data di proposizione della richiesta.
Leggi anche i seguenti articoli:

“Scambio elettorale politico mafioso: origini e riforma della norma”
“Lo scambio elettorale politico-mafioso: la fattispecie ex art. 416-ter”
“La riforma dello scambio politico mafioso”

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Contro l’ordinanza suddetta proponeva ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 303, فاصلة 1, اللاتفية. ا, ن. 3 البريد 407, فاصلة 2, اللاتفية. ا), ن. 3 del cod. بروك. قلم جاف..
In particolare, il ricorrente rimarcava che – una volta fatto presente che, a seguito della modifica apportata all’art. 416-ter cod. قلم جاف. dalla legge 21 مايو 2019, ن. 43, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso può essere realizzato con due modalità: ا) con l’accettazione della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis; ب) con l’accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis cod. قلم جاف. – solo nella seconda ipotesi l’utilizzo della violenza èconsustanzialeal reato di cui all’art. 416-ter cod. قلم جاف. sicché, solo in tal caso, si cade nella previsione dell’art. 407, فاصلة 2, اللاتفية. ا), ن. 3, سمك القد. بروك. قلم جاف., che rimanda all’utilizzo del metodo mafioso, mentre, nella specie, invece, all’indagato era stato contestato di aver favorito un accordo di scambio tra un politico ed un mafioso in guisa tale che, ricadendosi nella prima ipotesi sopra formulata, l’art. 407 cit. restava, ad avviso della difesa, inapplicabile alla fattispecie.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto infondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito innanzitutto che, se l’art. 407, فاصلة 2, اللاتفية. ا, ن. 3, rimanda esplicitamente a qualsiasi delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, a sua volta, il reato di cui all’art. 416-ter cod. قلم جاف. (scambio elettorale politico-mafioso) era caratterizzato, fino all’avvento della legge n. 43 ال 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promessomediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. قلم جاف.” (id est, col metodo mafioso) mentre la nuova formulazione ha estesopuramente e semplicementela punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente ad un’associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.
Di conseguenza, ad avviso del Supremo Consesso, vi è, quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter cod. قلم جاف. dal momento che, ribadita la punibilità dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d’applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambio, e tanto consente, per gli Ermellini, di ritenere pienamente utilizzabile, per l’individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla legge 43/2019 la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-إلى, richiamate dall’art. 416-الثلاثاء, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, sicché non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416 إلى, terzo comma, سمك القد. قلم جاف. può dirsi immanente all’illecita pattuizione (cass., ن. 25302 ال 19/5/2015; ن. 31348 ال 2015; ن. 41801 ال 2015); in pratica, per la Corte di legittimità, la legge 43 ال 2019 ha solo rimodellato l’art. 416-ter cod. قلم جاف. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.
Tal che se ne faceva conseguire la piena applicabilità, al caso di specie, dell’art. 407, فاصلة 2, اللاتفية. ا, ن. 3), سمك القد. بروك. قلم جاف. sicché il termine cautelare non era scaduto alla data di presentazione dell’istanza.
Al rigetto del ricorso, inoltre, se ne faceva discendere, وفقا للفن. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che tra la versione dell’art. 416-ter cod. قلم جاف., antecedente alla sua riformulazione avvenuta per effetto della legge n. 43/2019, e quella attualmente vigente, vi è perfetta continuità avendo, ad avviso degli Ermellini, tale legge solo rimodellato l’art. 416-ter cod. قلم جاف. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione in quanto sostenere, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, che tale continuità, invece, non ricorra, con tutte le ricadute applicative che ne discendono (con particolar riguardo a quanto disposto dall’art. 2 سمك القد. قلم جاف.), potrebbe non trovare accoglimento in sede giudiziale.
Per l’importanza del tema trattato, sarebbe comunque auspicabile che su tale questione intervenissero le Sezioni unite.

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