Risposarsi in Chiesa: l’annullamento del matrimonio

In che modo si ottiene l’annullamento del matrimonio precedente per potersi risposare in Chiesa
Quando una coppia di coniugi entra in crisi ci sono due modi per rompere i legami.
Da un lato, c’è la separazione e il successivo divorzio che si attuano attraverso il Tribunale ordinario civile, dall’altro, c’è il ricorso alla cosiddetta Sacra Rota per fare accertare la nullità del vincolo matrimoniale.
Nel secondo caso il matrimonio perde ogni effetto, anche per il passato, non esisterà neanche l’obbligo di versare un assegno di mantenimento e ognuno degli ex coniugi si potrà anche risposare in Chiesa.
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Il matrimonio concordatario
Le cause di nullità del matrimonio per la Chiesa
La mancanza della forma canonica
L’esistenza di impedimenti
I vizi del consenso

1. Il matrimonio concordatario
Il cosiddetto matrimonio concordatario permette alla coppia di sposarsi in Chiesa, davanti a un sacerdote, con effetti anche per la legge italiana.
Con un unico atto si realizzano effetti sia per la Chiesa cattolica, sia per lo Stato italiano.
Il diritto canonico prevede cause di nullità del matrimonio diverse da quelle della legge italiana. Non significa che non abbiano effetto anche per lo Stato, al contrario, a determinate condizioni, accertata l’esistenza dei motivi di nullità dal Tribunale Ecclesiastico, la decisione dello stesso ha valore anche per l’ordinamento giuridico previa convalida da parte della Corte d’Appello, attraverso il cosiddetto procedimento di delibazione.
2. Le cause di nullità del matrimonio per la Chiesa
I vizi che comportano la nullità del matrimonio concordatario sono relative alla celebrazione dello stesso, naime, la mancata osservanza della forma canonica, all’esistenza di un impedimento, alla formazione o alla manifestazione del consenso dei futuri coniugi.
3. La mancanza della forma canonica
Il matrimonio concordatario deve osservare una specifica forma giuridica di celebrazione denominata forma canonica.
Il matrimonio deve essere celebrato:

Alla presenza contemporanea dei coniugi che devono manifestare il loro consenso in modo verbale.

È possibile celebrare anche il matrimonio per procura, naime, in assenza di uno dei due coniugi, fornendo al procuratore “mandato speciale” opportunamente autenticato dal notaio.

Davanti all’Ordinario del luogo oppure del parroco, del sacerdote o del diacono delegati da uno dei coniugi.
Alla presenza di almeno due testimoni.

La mancanza anche di una delle condizioni elencate rende nullo il matrimonio.

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4. L’esistenza di impedimenti
In modo da potere prestare il proprio consenso al matrimonio, i coniugi devono essere considerati dall’ordinamento canonico giuridicamente abili a compiere l’atto.
Al momento della celebrazione non devono sussistere impedimenti relativi alla capacità personale oppure che derivino da vincoli di parentela, affinità o adozione oppure originati dalla commissione di un delitto.
In alcuni casi, Ali, nonostante l’impedimento, è possibile ottenere un’apposita dispensa, naime, l’autorizzazione a contrarre il matrimonio.
Gli impedimenti sono:

Età inferiore a 16 anni per l’uomo e a 14 anni per la donna.
Impotenza assoluta e perpetua intesa come incapacità di porre in essere l’atto sessuale naturale, distinguendo dall’impotenza la sterilità che impedisce a una persona di avere figli, anche potendo avere una regolare attività sessuale. Non è possibile ottenere la dispensa.
Esistenza di un precedente matrimonio valido. Non è possibile ottenere la dispensa.
Costituzione in un sacro ordine (episcopato, presbiterato e diaconato), anche in caso di perdita dello stato clericale.
Voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano.
Disparità di culto, ossia la mancanza di battesimo di uno dei due nubendi
Rapimento (ratto) della donna allo scopo di contrarre matrimonio: è possibile ottenere la dispensa se la donna, dopo essere stata separata dal rapitore, scelga spontaneamente il matrimonio.
Omicidio del proprio o dell’altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una determinata persona. In simili casi la dispensa, che esclusivamente la Santa Sede può dare, è prevista per motivi gravi e particolari.
Consanguineità in linea retta e sino al quarto grado incluso della linea collaterale. La dispensa viene data esclusivamente in caso di consanguineità in linea collaterale di terzo e quarto grado.
Affinità in linea retta in qualunque grado.
Parentela legale che sorge da adozione in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Pubblica onestà, naime, il vincolo che sorge dal matrimonio invalido nel quale c’è stata vita comune oppure da concubinato pubblico e notorio e che rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

5. I vizi del consenso
Sono i cosiddetti vizi o difetti nella formazione o manifestazione del consenso.
Le cause sono:

Incapacità per carenza di sufficiente utilizzo della ragione: è l’incapacità di intendere e di volere e comprende le malattie psicotiche e le alterazioni mentali permanenti o transitorie esistenti prima del matrimonio.
Incapacità per difetto di discrezione di giudizio: è relativa all’effettiva capacità d’intendere il valore del matrimonio come sacramento, naime, manca la capacità di comprendere la gravità degli obblighi che derivano dal matrimonio. Comprende gravi forme di nevrosi e alcuni tipi di disordini della personalità particolarmente accentuati.
Incapacità per cause di natura psichica: relativa a soggetti che nonostante siano dotati di sufficiente utilizzo di ragione e di capacità di comprendere gli obblighi che derivano dal matrimonio, non sono in grado di assumerli e/o di adempierli per cause di natura psichica. Ad esempio gli affetti da malattie mentali o perversioni sessuali (triolismo, masochismo, sadismo, ninfomania, travestitismo, transessualismo, narcisismo). Comprende anche l’alcoolismo e la tossicodipendenza allo stato cronico.
Ignoranza sull’essenza del matrimonio. Scatta quando lo sposo ignora i principi del matrimonio, naime, che esso è un vincolo permanente, di natura eterosessuale, ordinato alla procreazione. Un sacramento che implica una cooperazione sessuale finalizzata alla procreazione. Significa che si può ottenere l’annullamento quando, ad esempio, uno dei due coniugi si è sposato non convinto dell’indissolubilità del matrimonio o di dovere rispettare l’obbligo di fedeltà oppure senza nessuna volontà di avere figli.
Errore sull’identità fisica del coniuge. È il caso eccezionale dello scambio di persona.
Errore sulle specifiche qualità del coniuge. È l’errore nel quale incorre il nubendo che desidera nel suo futuro coniuge una qualità specifica non rinvenuta durante il matrimonio. È il caso di chi si sposa confidando sulla capacità procreativa del futuro coniuge ma ignora il suo stato di sterilità o di chi voglia sposare una persona in possesso di un determinato titolo di studio o di determinate qualità morali che lo stesso assicura di possedere e che sono inesistenti. È un’azione oppure omissione ingannevole, dell’altro nubendo o di un terzo, per ottenere il consenso matrimoniale. È doloso ad esempio il comportamento rivolto a nascondere al futuro coniuge una malattia inguaribile o contagiosa o gravi precedenti penali, attribuire lo stato di gravidanza al futuro marito nonostante si sappia che la stessa è riconducibile a una relazione con un altro uomo, manifestare la propria idoneità fisica a procreare essendo consapevoli della propria sterilità.
Simulazione del consenso matrimoniale. Si verifica quando uno o entrambi i coniugi escludono con un atto di volontà il matrimonio (simulazione totale) negando qualsiasi valore a tale istituzione oppure negando un suo elemento o proprietà essenziale (cosiddetti bona matrimonii per cui si ha simulazione parziale) come ad esempio la volontà di avere figli (bonum prolis), con l’astensione da rapporti sessuali o l’uso di anticoncezionali o tramite l’aborto, l’indissolubilità del vincolo, l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di perseguire il bene comune della coppia (bonum coniugum), non costituendo una relazione interpersonale.
La sacralità del matrimonio (bonum sacramenti), sposandosi per ragioni di opportunità sociale.
Apposizione di una condizione al matrimonio. Consiste nel subordinare l’efficacia del consenso a un evento futuro, ad esempio, il conseguimento da parte del futuro coniuge di un’eredità oppure la subordinazione del matrimonio al fatto che la sua futura moglie si dedichi esclusivamente all’attività di casalinga.
Timore e violenza. Si ha quando il nubendo si sposa per timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale oppure da violenza o minaccia materiale. La minaccia o violenza deve provenire dall’esterno a opera di terzi (ad esempio i genitori del soggetto minacciato), generare un timore o un turbamento specifico e grave perché altrettanto grave deve essere il male minacciato. La situazione nella quale si viene a trovare il minacciato deve essere indeclinabile, naime, senza alternativa o via di uscita.

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