Risarcimento del danno nell’infortunistica stradale

L’attività del professionista in materia di risarcimento danni
Cos’è l’infortunistica
Il  termine  “infortunistica”  identifica  la  disciplina  che  studia,  dal punto  di  vista  economico  e  giuridico,  le  cause  e  le  conseguenze  degli infortuni e dei sinistri in generale.
Il  professionista  (avvocato  o  patrocinatore  stragiudiziale)  esperto di infortunistica, forte di una preparazione specifica nella materia, ha il compito di mettere al servizio del soggetto che è rimasto vittima di un incidente (stradale e non solo) le sue competenze, al fine di identi- ficare e documentare l’an e il quantum debeatur, ovvero se sia dovuto un risarcimento e a quanto ammonti l’importo di volta in volta ragio- nevolmente ottenibile.
Il danneggiato, pertanto, incarica il professionista al fine di essere rappresentato e assistito nei confronti della controparte, cioè della per- sona fisica o, più spesso, giuridica (compagnia di assicurazione) tenuta a risarcire il danno.
Con particolare riguardo al risarcimento dei danni occorsi in seguito a  incidenti  stradali  (essi  costituiscono  normalmente,  per  un  profes- sionista  esperto  in  infortunistica,  la  maggior  parte  dei  casi  gestiti)  il nostro  ordinamento  prevede  uno  specifico  iter  procedurale:  prima  di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. Si parla, con preciso riferimento a tale fase, di ambito stragiudiziale (dal latino extra judicialem ovvero “fuori dal processo giudiziale”).
Tale settore operativo è disciplinato da precise norme di legge disciplinanti  i  tempi,  i  modi  e  le  forme  che  i  professionisti  coinvolti  sono chiamati a osservare. esso è situato in un contesto di tipo privatistico, dove le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.
Proponibilità dell’azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2.  Nel  caso  in  cui  si  applichi  la  procedura  di  cui  all’articolo  149  l’azione  per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci- mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per  conoscenza  all’impresa  di  assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto,  avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
 
La richiesta di acconto volontario
Il  verificarsi  di  un  sinistro,  soprattutto  se  di  grave  entità,  genera una serie di ripercussioni molto pesanti in capo alla vittima: spese da sostenere  per  la  riparazione  dei  mezzi  incidentati,  per  le  prime  cure fisiche, per la sottoposizione a cicli di terapia anche piuttosto lunghi, per l’acquisto di medicinali o di sussidi terapeutici, per l’esecuzione di esami e indagini diagnostiche finalizzate a un accertamento compiuto del danno.
È evidente che tutto ciò richiede un consistente sacrificio di natura patrimoniale.  Per  quanto  le  stesse  spese  siano  poi  destinate  a  essere rimborsate, esse comportano, nell’immediato, un pesante salasso econo- mico che rischia persino di pregiudicare, nei casi più gravi, l’equilibrio finanziario di un nucleo familiare con contenute disponibilità reddituali.
Per  poter  far  fronte  a  questo  tipo  di  difficoltà,  vi  sono  due  strade: una di carattere stragiudiziale, cioè praticabile prima dell’intrapresa di una causa civile – e al di fuori delle aule di giustizia –, e una di carattere giudiziale, coltivabile dopo l’inizio di un processo.
Quanto alla prima via, essa si concreta nella richiesta di un acconto alla  compagnia  di  assicurazione  che  viene  definito  come  volontario proprio perché non costituisce un obbligo a carico della controparte, ma  solo  una  facoltà liberamente esercitabile  laddove  l’impresa  di assicurazione ritenga che ne sussistano i presupposti.
I presenti contributi sono tratti da
 

Risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Massimo QuezelFrancesco Carraro, 2017, Editeur Maggs
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