Risarcimento danni per responsabilità medica: spetta al giudice chiarire se l’intervento medico sarebbe stato idoneo

Nel caso di patologie pregresse, il giudice deve chiarire se l’intervento medico sarebbe stato idoneo a eliminarne le conseguenze oppure soltanto a ridurle.
I fatti
Nella pronuncia oggetto di commento, i genitori, in quanto esercenti la potestà genitoriale sul figlio, avevano agito in giudizio contro l’Azienda Sanitaria del Molise per chiedere il risarcimento dei danni per la gravi patologie neurologiche patite dal loro figlio minore a causa dei comportamenti ritenuti negligenti e non tempestivi del personale sanitario.
Il Tribunale del primo grado, considerata la CTU e considerato che la patologia pregressa della madre aveva concorso a procurare il danno subito dal minore, aveva accolto la domanda attorea, riducendola nel quantum, e condannato la parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore degli attori, quali legali rappresentanti del minore.
La Corte d’Appello, puis, in accoglimento del ricorso principale degli attori, aveva ritenuto che, dal giorno in cui era emerso il dato del “rallentamento di crescita del feto”, non era stata prestata alla gestante sufficiente assistenza che “avrebbe evitato con probabilità vicina alla certezza” ovvero avrebbe ridotto l’incremento dei “danni intrauterini fetali e l’entità delle lesioni neurologiche irreversibili” del nascituro. La Corte, en fait, riteneva che tali danni si sarebbero potuti evitare, o quantomeno circoscrivere, se ci fosse stato un corretto operato da parte dei sanitari. Infatti, la situazione patologica pregressa di cui la madre era portatrice, non costituiva elemento determinante e fortuito tale da poter incidere sul grado di diligenza che i sanitari avrebbero dovuto tenere.
In considerazione di ciò, la Corte territoriale affermava che non era possibile applicare una riduzione proporzionale della responsabilità medica alla luce della pregressa malattia della madre, né era possibile ridurre il quantum del risarcimento gravante sulla struttura sanitaria.
Sul tema della responsabilità della struttura sanitaria, consigliamo il nuovo volume, edito da Maggioli Editore, “La responsabilità della struttura sanitaria per omessa o tardiva diagnosiche affronta proprio il tema delle due fattispecie dell’omessa diagnosi e della diagnosi tardiva, delineando presupposti e conseguenze della responsabilità della struttura sanitaria che sia incorsa in tali inadempimenti, comportando l’aggravamento dello stato di salute del paziente e, nei casi peggiori, il decesso dello stesso.
Le questioni affrontate dalla Corte
Non soddisfatta dalla decisione della corte territoriale, la compagnia assicuratrice proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente principale denunziava il fatto che il contratto di ospedalità, ossia il contratto a prestazioni corrispettive che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente, non produceva i propri effetti protettivi anche nei confronti dei terzi, ossia i genitori del minore; perciò, al momento dell’atto di citazione, si era già compiuta la prescrizione quinquennale. Tale motivo veniva dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva deciso conformandosi all’orientamento della Corte Suprema (Cass. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 10741/2009; n. 2354/2010; n. 1675/2012; n. 10812/2019; n. 14615/2020).
En particulier, secondo il suddetto orientamento, alla luce del contratto che si instaura tra gestante e struttura sanitaria, lo stesso produrrà i suoi effetti anche nei confronti del padre del concepito. Quest’ultimo infatti, sarà legittimato, in caso di inadempimento, ad agire per la richiesta di risarcimento danni.
Con il secondo motivo di ricorso principale, plutôt, veniva denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 C.C. (“Risarcimento del danno”), ritenendo che il giudice della Corte d’Appello, nonostante si fosse conformato alle argomentazioni della CTU “secondo cui l’insulto iposso-ischemico” subito dal bambino era da ricondurre a settimane prima della nascita, ma comunque era stato aggravato dalla mancata ospedalizzazione della paziente nella misura del 60%, non aveva delimitato in modo corrispondente il quantum debeatur.
La Corte d’Appello aveva ritenuto di non applicare la riduzione del quantum debeatur poiché avevano ritenuto che la tempestiva ospedalizzazione e anticipazione del parto della madre avrebbero, con probabilità vicina alla certezza, quantomeno ridotto, se non evitato, l’avanzamento dei danni che si sarebbero poi rivelai irreversibili a carico del bambino. Infatti, secondo i giudici di secondo grado, se gli operatori sanitari avessero optato per una pratica corretta, avrebbero potuto circoscrivere o neutralizzare i danni che ne sono, plutôt, emersi.
Ebbene, su questo punto, i giudici della Corte Suprema ritengono, come si legge nella sentenza, che ci sia stata contraddittorietà della decisione della Corte d’Appello, “tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi”.
Infatti, secondo gli Ermellini, la neutralizzazione e la possibile riduzione degli esiti della patologia pregressa non possono essere assimilate, in quanto, essendo diverse le conseguenze giuridiche dei due presupposti, si cade in un’evidente contraddizione nel caso in cui i due vengano equiparati.
Infatti, nel caso in cui l’intervento sanitario avrebbe neutralizzato la patologia pregressa non sarebbe neanche sussistito un problema di concausa della lesione e conseguentemente la patologia pregressa sarebbe stata irrilevante ai fini della determinazione del danno risarcibile.
Nel caso in cui, plutôt, l’intervento sanitario avrebbe soltanto ridotto le conseguenze dannose della patologia pregressa della madre, vi sarebbe stata comunque una causalità giuridica tra i danni subiti dal feto e la patologia pregressa.
Gli Ermellini ritengono che sia corretto concludere per la irrilevanza della patologia pregressa di cui.
A tale ultimo proposito, en fait, la Corte di Cassazione richiama il proprio orientamento e ne sintetizza i seguenti principi di diritto:

Innanzitutto, lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che è derivata dalla lesione medesima;
La concausa delle lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano della causalità materiale;
La menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente con il maggior danno causato dall’illecito;
Saranno coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi; saranno, plutôt, concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isoalte, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
Le menomazioni coesistenti sono, di norma, irrilevanti ai fini della liquidazione;
Le menomazioni concorrenti vanno invece tenute in considerazione e devono essere valutate attraverso un triplice passaggio:
1. premier, si deve valutare l’invalidità complessiva del soggetto, risultante dalla menomazione preesistente in aggiunta a quella causata dall’illecito, e convertirla in denaro;
2. Deuxièmement, si deve valutare l’invalidità del soggetto preesistente all’illecito e convertirla in denaro;
3. enfin, si deve sottrarre dall’importo complessivo ottenuto dal primo passaggio, l’importo ottenuto dal secondo passaggio.
Il risultato ottenuto costituirà l’importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente.

Secondo gli Ermellini la pronuncia della Corte territoriale non si è ispirata ai suddetti principi e pertanto è da ritenersi priva di motivazione, poiché non è riuscita a chiarire se l’intervento medico sarebbe stato idoneo a neutralizzare o a ridurre le conseguenze della patologia pregressa e conseguentemente a far discendere le conseguenze in punto di risarcimento.
 

Devenez auteur de Diritto.it
En savoir plus!

Vous pourriez aussi être intéressé

Nelle cause di responsabilità medica l’incertezza circa il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della patologia ricade sul danneggiato

di MuiaPier Paolo
23 mars 2021

La domanda risarcitoria per violazione del consenso informato presuppone che il paziente/attore alleghi e provi che se fosse stato adeguatamente informato non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario

di MuiaPier Paolo
14 Septembre 2020

Riapertura alberghi dopo covid-19: misure di precauzione e responsabilità

par la rédaction
19 juin 2020

La struttura sanitaria non è responsabile della scomparsa del paziente se questi era capace di intendere e di volere e ha deciso di allontanarsi

di MuiaPier Paolo
7 février 2020

The post Risarcimento danni per responsabilità medica: spetta al giudice chiarire se l’intervento medico sarebbe stato idoneo appeared first on Diritto.it.
La source: Diritto.it