Riforma penale: i reati estinti con semplice riparazione
La recentissima riforma penale (Legge n. 103/2017) ha completamente modificato le norme che regolano i reati perseguibili a querela: è adesso possibile, في الواقع, chiedere al giudice l’estinzione del reato tramite riparazione del danno causato. Fa molto discutere, tuttavia, il fatto che la richiesta di estinzione possa essere accolta dal tribunale indipendentemente dalla volontà della vittima. Particolare scalpore, poi, ha suscitato il fatto che tra i reati ai quali è possibile “riparare” ci sia lo stalking.
Vediamo allora nel dettaglio quando il giudice può decidere per l’estinzione del reato e quali condotte rientrano nei casi previsti dalla legge.
La riparazione del danno porta all’estinzione del reato
La recente riforma ha dunque introdotto nel Codice penale il nuovo articolo 162-ter, che si occupa per l’appunto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. La nuova norma stabilisce che “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione”, il giudice può dichiarare estinto il reato nei casi in cui l’imputato abbia riparato interamente al danno cagionato “entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”. La riparazione così costituita può avvenire mediante restituzioni o risarcimento o comunque tramite eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
Il giudice non è obbligato a decidere per l’estinzione del reato, ma nemmeno è tenuto ad ascoltare l’opinione della vittima nel caso in cui questa sia contraria al procedimento. Il reato, insomma, può essere estinto anche se chi ne ha subito le conseguenze non è affatto d’accordo e magari ha ragione di temere ulteriori danni in futuro.
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Non è necessario che la vittima accetti l’offerta
Ma non solo. Proprio a causa del fatto che la volontà della vittima non è influente nella decisione del giudice, non è nemmeno necessario che chi ha subito il reato accetti l’offerta del colpevole. È sufficiente, quindi, anche la sola offerta reale di una somma che, a discrezione del tribunale, sia adatta e sufficiente a riparare a quanto commesso.
Inoltre, se è vero che in termini generali la riparazione deve avvenire entro l’apertura del dibattimento di primo grado, bisogna anche sottolineare come l’imputato che dimostri di non aver potuto adempiere a quanto stabilito nei termini originariamente fissati possa ricevere dal giudice una proroga fino a sei mesi.
Quali sono i reati che possono essere estinti?
I reati che potranno essere estinti trami condotte riparatorie sono, come accennato in apertura, quelli perseguibili a querela soggetta a remissione. La stessa Legge n. 103/2017 dà anche però delega al Governo di ampliare il numero di tali reati, includendo nella lista tutti quelli contro la persona puniti con un massimo di quattro anni di reclusione.
Rientrano così nei reati estinguibili dal giudice, tra gli altri, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza a persone o cose, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, le percosse e le lesioni personali lievissime, la violazione di domicilio, la diffamazione, la minaccia e soprattutto lo stalking.
Lo stalking nella lista dei reati estinguibili
Sta facendo molto discutere, in particolare, l’inclusione nel novero dei reati “riparabili” ed estinguibili dello stalking non realizzato con minacce gravi. Proprio in un periodo in cui la politica e la società stanno prendendo sempre più coscienza delle violenze che spesso le donne sono costrette a subire e della necessità di combattere il femminicidio, una legge che permette a chi è colpevole di stalking di pagare una somma adeguata e vedersi estinguere il reato appare potenzialmente pericolosa. Soprattutto perché le donne vittime non potrebbero opporsi a quanto disposto dal giudice.
Durissime sono infatti le parole delle Responsabili Nazionali delle Politiche di Genere di Cgil, Cisl e Uil: “Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le denunce”. La preoccupazione è quella che le violenze possano in questo modo aumentare e persino peggiorare: “Il reato di stalking,” la denuncia continua, “non può essere depenalizzato in un Paese dove ogni due giorni viene uccisa una donna”.
A tutti questi dubbi il Governo dovrà certamente trovare una risposta.
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