Rifiuto o ritardo di obbedienza di un militare o agente della forza pubblica

Il delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 C. P.)
Un chemin vers la conquête de ses droits

Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
Il delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 C. P.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
La fattispecie delittuosa di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 C. P.) è disciplinata dal libro secondo del codice penaledei delitti in particolaretitolo IIdei delitti contro la pubblica amministrazionecapo Idei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. -. Non sono consentiti né l’arresto, né il fermo di indiziato delitto. Per quanto riguarda le misure cautelari personali è consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – art. 289 c.p.p. -.
La norma è posta a presidio del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti che non garantiscono il tempestivo intervento determinano della forza pubblica.
Potrebbe interessarti anche: https://www.diritto.it/lindividuazione-dei-soggetti-che-esercitano-mansioni-di-pubblico-interesse/.
2. Il delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 C. P.)
L’art. 329 C. P., testualmente, dispone che: “Il militare (2 c.p.m.p.) o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni”.
La norma in scrutinio disciplina una variante del delitto di rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 C. P.) scostandosi da quest’ultima, soltanto, per il soggetto agente, militare o da un agente della forza pubblica.
Sul punto leggi: Abuso d’ufficio (art. 323 C. P.) e Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 C. P.)
L’art. 329 c.p. è legato, inscindibilmente, alla disposizione di cui all’art. 51 c.p. – esercizio di un diritto o adempimento di un dovere –, che testualmente statuisce: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (357) che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto (47, 59, co. 3), abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine (55)».
La causa di giustificazione, se per un verso provvede a scriminare possibili comportamenti attivi della parte agente, dall’altro verso, in merito al rifiuto o all’omissione, scrimina il rifiuto o il ritardo nell’esecuzione di richieste illegittime.
“Integra il reato di cui all’art. 329 c.p. la condotta dell’agente di polizia municipale che, contravvenendo all’ordine del superiore, rifiuta di effettuare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso negozi. Ai fini della configurabilità del reato in esame, en fait, tra i poteri coercitiviintesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinaterientrano quelli connessi con i settori della p.a. riservati per legge alla competenza dei vigili urbani ed inerenti alla funzione istituzionale loro propria” (Cass. Pen., 25 juin 2009, n. 38119).
Elemento oggettivo
L’art. 329 C. P., per quanto concerne l’elemento materiale della fattispecie delittuosa de qua, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle competenti autorità e quindi si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia dagli ordini impartiti da autorità civili non sovraordinate sia ai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni. “Tra i poteri coercitivi, intesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate, rientrano quelli connessi con i settori della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei vigili urbani e inerenti alla funzione istituzionale loro propria, e, en particulier, quelli relativi alla disciplina della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli esercizi commerciali. donc, si rende colpevole del reato di cui all’art. 329 c.p. il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza, di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigiane” (Cass. Pen., 28 Septembre 2009, n. 38119).
Per quanto concerne l’elemento soggettivo: “Sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all’art. 329 C. P., d'un côté, i militari, dall’altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzanti i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della pubblica sicurezza”. (Cass. Pen., 28 Septembre 2009, n. 38119). “Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art. 329 c.p. sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche appartenenti alla polizia municipale”. (Cass. Pen., 13 Septembre 2006, n. 5393).
“L’art. 329 C. P., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della pubblica. In quest’ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quindi, vi rientrano, per la tipicità delle loro funzioni rivolte alla tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della polizia di Stato ai quali non spetta più la qualifica di militari” (Cass. Pen., 7 Avril 1997, n. 4259).
Enfin, giunti alle conclusioni, in merito al rapporto con altre fattispecie delittuose: “Il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379 bus c.p.) è un reato proprio, nel senso che può essere commesso solo da chi ha “partecipato o assistito” a un atto del procedimento ovvero da chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il p.m. ha esercitato il “potere di segregazione” di cui all’art. 391 quinquies c.p.p. Trattasi di reato che si differenzia da quello di cui all’art. 326 c.p. solo per un’estensione dell’ambito dei possibili soggetti attivi, ricomprendendovi anche soggetti sforniti di qualifiche pubbliche, mentre per quanto riguarda l’oggetto della tutela, cioè il segreto processuale, le due norme incriminatrici sono sostanzialmente coincidenti, facendo entrambe riferimento alla nozione di segreto desumibile dall’art. 329 c.p. e riguardando, donc, solo gli atti di indagine coperti dal segreto, tali dovendosi considerare gli atti “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, toutefois, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (Cass. Pen., 16 février 2011, n. 20105).
Volume recommandé

Compendio di Diritto PenaleParte speciale

Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (CD. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (CD. decreto immigrazione).

Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Leggi descrizione

Fabio Piccioni, 2021, Editeur Maggs

22.00 €
20.90 €

acheter

Devenez auteur de Diritto.it
En savoir plus!

Vous pourriez aussi être intéressé

Dolo documentale

di Lucia D’Angelo
6 Janvier 2022

Concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi

par Di Tullio D’Elisiis Antonio
30 Septembre 2022

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

di Flavia Tringali
14 Janvier 2021

I reati contro la famiglia: analisi dei delitti previsti agli articoli 570, 571 e 572 c.p.

di Paolo Quirino Cardinali
24 mai 2021

The post Rifiuto o ritardo di obbedienza di un militare o agente della forza pubblica appeared first on Diritto.it.
La source: Diritto.it