Rifiuto di svolgere nuove attività: licenziamento illegittimo se il lavoratore è già oberato

Il datore di lavoro non può intimare il licenziamento al lavoratore solo perché quest’ultimo rifiuta compiti aggiuntivi, qualora detto rifiuto sia giustificato da una situazione personale. Più in particolare, non vi è disobbedienza o insubordinazione del lavoratore, nel caso questi, già oberato da turni di lavoro particolarmente gravosi, rifiuti di svolgere ulteriori attività che non rispondono, de plus, alla sua specifica mansione.
Sulla scorta di ciò, la Cour suprême, sezione lavoro, par ordre de n. 12094 la 17 mai 2018, ha respinto il ricorso di una società, che aveva licenziato un proprio dipendente per insubordinazione, costituita dalla mancata attività aggiuntiva di riscossione delle fatture.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che il rifiuto del dipendente a svolgere il compito aggiuntivo, non fosse tale da giustificarne il licenziamento, parce que, innanzitutto, l’attività “in più” esulava dalle sue mansioni d’inquadramento. Oltretutto – argomentava ancora la Corte, con decisione poi confermata in Cassazione – detto rifiuto era supportato da ragioni pregnanti, stante l’incompatibilità dei compiti aggiuntivi (al di là dell’astratta esigibilità) con l’adibizione costante del lavoratore ad un turno assai gravoso e, donc, con la necessità di recuperare le energie psicofisiche e di dedicarsi alla cura degli interessi familiari.
Inadempimento del lavoratore, escluso in presenza di una situazione personale
In sostanza, riprendono gli Ermellini, l’asserito inadempimento da parte del lavoratore di determinati obblighi contrattuali è stato contestualizzato e di fatto escluso in presenza di una situazione personale; per l’appunto, l’adibizione ai suindicati turni, in assenza di specifiche esigenze aziendali.
A fondamento di ciò, anche il fatto che lo stesso lavoratore avesse chiesto una turnazione differente, proprio per poter svolgere anche il servizio aggiuntivo; il che è indicativo di un rifiuto tutt’altro che immotivato o pretestuoso, ma posto in relazione ad una oggettiva impossibilità di svolgere sic stantibus l’ulteriore compito.
D’altra parte, conclude la Suprema Corte, deve escludersi che i provvedimenti datoriali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio; sicché un inobbedienza del lavoratore può risultare a posteriori giustificata.
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