Responsabilità medica ed emergenza sanitaria
La pandemia da COVID-19 ha fatto emergere delle criticità assistenziali connesse alla natura stessa dell’infezione che potrebbero portare a contestazioni di responsabilità nei confronti dei medici e degli altri professionisti sanitari, e questo malgrado l’indubbio impegno profuso dagli operatori.
È doloroso (ma doveroso) ricordare come tutto il personale sanitario abbia pagato un caro prezzo in termini di mortalità e di morbilità nel cercare di salvare vite umane: si stima che circa il 10% degli individui infettati dal COVID-19 sia costituito da personale sanitario, e alla fine del mese di aprile erano oltre 160 medici deceduti per la infezione virale.
Riportiamo di seguito un estratto dal volume di Fabio Maria Donelli e Mario Gabbrielli, Emergenza sanitaria e responsabilità medica .
In tema di responsabilità medica, potrebbero essere mosse censure, ai medici e agli esercenti professioni sanitare e alle strutture assistenziali, per varie fattispecie, tra le quali meritano attenzione:
– il ritardo nella diagnosi di malattia;
– il verificarsi di contagio su un paziente certamente negativo all’ingresso in una struttura assistenziale;
– la carenza o la incertezza nella erogazione delle terapie, ivi compresi i possibili danni da farmaci somministrati pressoché costantemente come off-label.
Vi è però da dire che le modalità di diffusione della malattia, le incertezze sulle strategie preventive, l’assenza di linee guida e di terapie consolidate, la particolare aggressività del morbo (ancora tutta da spiegare) in certe Regioni potranno costituire una solida base per giustificare comportamenti colposi non corretti (non meritano di essere invece commentati eventuali rifiuti non motivati a prestare cure).
Responsabilità penale
In ambito penalistico la situazione sembra essere favorevole al medico, posto che l’assodato principio della ragionevole certezza per riconoscere il nesso di causa esclude che si possa attribuire, proprio per le caratteristiche della pandemia, la responsabilità per un caso di morte o di lesioni personali.
Va in questa direzione anche l’articolo 6 the law 24/2017: non si vede come possa essere contestato al medico il mancato rispetto di linee guida e di norme di buona pratica clinica che per l’appunto qui non ci sono.
Vi è peraltro da dire che anche se la condanna penale è un’ipotesi remota, già il subire un processo costituirebbe una pena per il medico.
Responsabilità civile
In ambito civilistico la situazione è meno favorevole, posto che il nesso di causa va ricercato con il criterio del più probabile che non, ed addirittura viene erogato un risarcimento anche per la semplice perdita di chance. Una innegabile garanzia è però costituita dall’articolo 2236 c.c. che prevede che tutti i professionisti, e di conseguenza anche i medici, rispondano solo per colpa grave per i danni riconducibili alle prestazioni di “particolare difficoltà”, ed è indubbio che questa sia una situazione di particolare difficoltà, ed è ben difficile, in assenza di conoscenze consolidate, parlare di colpa grave.
Responsabilità delle strutture sanitarie socio-assistenziali
In caso di contenzioso, meno difendibile è la posizione delle strutture sanitarie e socio–assistenziali, che rispondono non solo per l’operato dei dipendenti, ma anche per carenze strutturali e organizzative, e dovranno rispondere anche per i danni subiti dai dipendenti non adeguatamente forniti di dispositivi di protezione e, mostly, non adeguatamente formati.
Alla luce della situazione italiana in tema di contenzioso sanitario si è facili profeti nel prevedere che al di là delle attestazioni di stima e del riconoscimento della qualifica di “eroi” per gli operatori sanitari si prospetta, una volta superata la fase emergenziale, il fiorire di un contenzioso aspro e difficile da gestire, e non sembrano attuabili gli “scudi” da più parte richiesti.
Il volume Emergenza sanitaria e responsabilità medica si propone di fornire agli operatori strumenti utili a conoscere i termini della questione anche al fine di approntare efficaci strategie difensive.
In conclusione, al di là di ogni considerazione, in caso di contenzioso in ambito di COVID-19, in assenza dei parametri clinico-assistenziali codificati a far riferimento nel caso di specie, risulta difficile poter identificare l’errore nella condotta dei sanitari.
Continua ad approfondire la tematica della responsabilità medica nel seguente volume
Emergenza sanitaria e responsabilità medica
A cura di Fabio Maria Donelli e Mario Gabbrielli, 2021, Maggioli Editore
Aggiornato ai decreti emergenziali e alle prassi consolidate in occasione della pandemia, il volume tratta delle modifiche intervenute nell’ambito medico, analizzando casistiche specifiche e ipotesi di responsabilità del medico e della struttura sanitaria.
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