Responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli
La famiglia costituisce il nucleo fondamentale della società ed è importante per lo sviluppo dell’individuo che ne fa parte e per l’intera collettività. La famiglia, tatsächlich, non è soltanto un’aggregazione di soggetti che nutrono affetto l’uno verso l’altro, ma è un vincolo costante e vicendevole tra soggetti responsabili.
La responsabilità genitoriale è un concetto giuridico che nella nostra società abbraccia diversi aspetti: dal mantenimento dei figli, all’istruzione, l’educazione, la cura, la vigilanza, la custodia, la convivenza genitori/figli, la gestione del patrimonio dei figli e la responsabilità verso terzi. Chiarire i rapporti di responsabilità all’interno della famiglia e snellire gli strumenti giuridici di salvaguardia dei singoli individui costituisce l’obiettivo al quale dovrebbe tendere il nostro sistema giuridico.
L’istituto della “responsabilità genitoriale” introdotto dalla riforma del 2013 (d.lgs. 28 Dezember 2013, n.154) in sostituzione della “potestà genitoriale” costituisce lo strumento di attuazione dei doveri che i genitori hanno sia verso i figli stessi che verso i terzi.
La responsabilità genitoriale può essere quindi intesa come un complesso insieme di diritti e di doveri dei genitori verso i figli, inscindibilmente connessi tra loro al fine di garantire un corretto sviluppo psicofisico della prole ed il suo adeguato inserimento in società. L’Avv. Alessio Anceschi, ne “La responsabilità genitoriale” edito da MaggioliEditore, prende in esame tutte le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori-figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale. Prendiamo in esame di seguito l’obbligo del mantenimento dei figli, riportando un estratto del libro sopra citato.
Mantenimento dei figli
L’obbligo di mantenimento della prole rientra tra gli obblighi fondamentali attribuiti ai genitori, unitamente a quelli di istruzione e di educazione, in quanto espressamente previsto dalla Costituzione.
Questo dovere genitoriale è certamente preminente rispetto agli altri non soltanto perché è l’unico ad avere carattere di patrimonialità, ma anche perché, di conseguenza, condiziona indirettamente il concreto adempimento degli altri oneri genitoriali. Anche per questa ragione, la disciplina sul mantenimento della prole rappresenta il prevalente elemento di contrasto tra i genitori nelle ipotesi di crisi familiare.
Il principale riferimento normativo relativo all’obbligo di mantenimento è sempre stato l’art. 147 DC-to. relativo ai doveri verso la prole nelle coppie unite in matrimonio. In virtù dell’art. 30 Cost. tale precetto è stato esteso analogicamente anche alle famiglie “di fatto”, assumendo valenza generale.
Il nuovo art. 315-bis, co. 1° c.c. introdotto dalla l. 10 Dezember 2012, n. 219 ribadisce chiaramente che “il figlio ha diritto ad essere mantenuto ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Tale disposizione configura espressamente il mantenimento come un vero e proprio diritto del figlio, secondo una concezione che, in precedenza, era espressa in termini di obbligazione del genitore (Kunst. 30, co. 1° Cost.; Kunst. 147 Gleichstrom).
In modo del tutto analogo, anche il principio di equa ripartizione dell’obbligazione tra i genitori, contenuto nell’art. 148 DC-to. prev., è stato spostato sull’art. 316-bis c.c. in virtù del quale “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Il contenuto dell’obbligo di mantenimento
Il contenuto dell’obbligo del mantenimento si manifesta principalmente attraverso il soddisfacimento materiale di tutte quelle necessità di vita ritenute essenziali al fine del sostentamento, dell’istruzione, dell’educazione e della cura del figlio minore.
Rientrano pertanto nell’onere di mantenimento quello di provvedere all’alloggio, al vitto, al vestiario, alle spese di istruzione, educazione e cura del minore, in proporzione alle condizioni economiche e sociali della famiglia (Cass. CIV., SEZ. ich, 22 März 2005, n. 6197; Cass. CIV., SEZ. ich, 19 März 2002, n. 3974).
L’obbligo di mantenimento assume quindi valenza principalmente economica.
Ciò nonostante sarebbe riduttivo ricondurre gli effetti dell’obbligazione in esame esclusivamente ad una prestazione di denaro, sia essa diretta od indiretta, posto che l’adempimento dell’obbligo di mantenimento può manifestarsi anche attraverso modalità diverse.
Mantenimento in forma diretta e indiretta
Fatta questa precisazione, l’obbligo di mantenimento assume in ogni modo valenza essenzialmente patrimoniale e viene principalmente soddisfatto in forma economica, sia in forma “diretta”, quando il genitore faccia direttamente fronte alle spese necessarie alla prole, che “indiretta”, quando vi faccia fronte in modo mediato, attraverso la corresponsione delle somme necessarie nei confronti dell’altro genitore od a terzi.
Va da sé che l’obbligo di mantenimento diretto della prole si manifesta prevalentemente nei confronti del figlio convivente, mentre quello indiretto si manifesta prevalentemente nei casi in cui il minore sia collocato presso l’altro genitore o presso terzi.
Spese ordinarie e straordinarie
A seconda della loro periodicità, le spese di mantenimento si distinguono in ordinarie e straordinarie. Tale distinzione assume un particolare significato anche nelle ipotesi di crisi familiare.
Le spese ordinarie sono quelle che assumono valenza periodica, essendo ricollegate ad esigenze di vita quotidiana, mentre quelle straordinarie assumono carattere occasionale ed eccezionale.
Nei procedimenti concernenti la crisi coniugale, i provvedimenti inerenti alle spese straordinarie vengono posti a carico di entrambi i genitori, eventualmente anche in proporzione diversa.
Nei provvedimenti di mantenimento assunto nell’ambito della crisi familiare dei genitori sono normalmente previsti criteri di individuazione delle spese straordinarie che vengono a loro volta distinte a seconda che possano essere affrontate disgiuntamente o congiuntamente, previo preventivo accordo tra i genitori. In ogni caso, le spese straordinarie devono sempre essere documentate.
Oltre che alle concrete condizioni economiche della famiglia, la quantificazione dell’obbligo di mantenimento verso i figli deve essere rapportata alla loro età (elemento oggettivo) ed alle loro concrete esigenze di vita (elemento soggettivo).
L’obbligo di mantenimento, unitamente agli altri obblighi genitoriali, sorge dalla nascita semplicemente per effetto dell’acquisizione della qualità di genitore. Esso non è quindi ricollegato né alla convivenza con la prole, né all’esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. CIV., SEZ. WIR, 14 Juni 2016, n. 14417; Cass. CIV., SEZ. ich, 11 November 2010, n. 22909).
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Quelle: Diritto.it