Responsabilità contrattuale nel contratto di appalto

L’appaltatore come qualsiasi debitore, potrebbe incorrere in diverse forme di responsabilità, che si traducono in inadempimento totale inesatto adempimento, distinzioni fondamentali nell’ambito dell’inadempimento.
L’inadempimento totale si verifica se l’appaltatore non porta a compimento gli impegni che ha assunto, ad esempio non realizzando l’opera nei tempi programmati, oppure, se non porta a compimento l’attività rivolta alla esecuzione del servizio nei tempi prestabiliti.
Altra variante di inadempimento, è quella del ritardo, che si verifica se l’appaltatore alla scadenza stabilita per la consegna dell’opera non soddisfa l’interesse del creditore, dando origine alla situazione provvisoria del ritardo nell’adempimento, che a sua volta, si può evolvere in due situazioni che si contrappongono tra loro:
l’adempimento ritardato (inesatto adempimento dal punto di vista temporale)
l’adempimento definitivo.
L’adempimento è tardivo quando l’appaltatore anche se in ritardo, adempie alla prestazione dovuta.
L’adempimento è definitivo quando il ritardo diventa definitivo e non può essere più seguito da adempimento tardivo.
La variante molto importante che riguarda il contratto di appalto, è rappresentata dall’inesatto adempimento dal punto di vista qualitativo, quando l’appaltatore esegue la prestazione per la quale si è impegnato, discostandosi dalle regole relative alla bontà, alla esattezza e alla qualità.
Queste regole sono di varia natura, tipiche delle obbligazioni di fare, e sono relative alla diligenza della quale all’articolo 1176 del codice civile.
La diligenza è una nozione che contiene i canoni di comportamento ai quali il debitore, se vuole fare un buon lavoro, si deve attenere quando esegue la prestazione, la quale risulterà buona e corretta dal punto di vista qualitativo.
مقالة 1176 del codice civile, inserito nella sezione I “dell’adempimento in generale”, del capo II “dell’adempimento delle obbligazioni”, del titolo I “delle obbligazioni in generale, del libro IV “delle obbligazioni”, del rubricato “diligenza nell’adempimento”, recita testualmente:
“nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“.
Interpretando la norma, si può notare che il comma 1 si riferisce alla diligenza in senso generico, alla quale chiunque si deve attenere.
Il comma 2 fa riferimento alla diligenza qualificata, alla quale si deve attenere chi ha una qualifica professionale o imprenditoriale.
L’inesatto adempimento viene disciplinato nella cosiddetta garanzia per vizi nell’appalto.
La garanzia per difformità e vizi dell’opera, si applica in modo esclusivo quando l’appaltatore abbia compiuto per intero l’iter esecutivo dei lavori e l’opera risulti eseguita in difformità delle regole di perizia, diligenza, o delle indicazioni contenute nel progetto.
Se l’opera non è ultimata, e si trova in uno stadio di esecuzione parziale, la garanzia per difformità e vizi non si può applicare, e si ricade nell’ambito delle norme di carattere generale relative all’inadempimento della prestazione, che sono:
l’articolo 1218 del codice civile in riferimento al risarcimento del danno
l’articolo 1453 e seguenti del codice civile in riferimento alla risoluzione del contratto.
Potrebbe essere che l’opera ad una prima verifica sembri priva di imperfezioni, e venga accolta dal committente, ma spesso accade che in un secondo momento si manifestino dei difetti, i ecosiddetti vizi occulti.
In questo caso, il committente può fare valere la garanzia per vizi e difformità in relazione a quei vizi occulti.
Le norme del codice civile che si riferiscono alla garanzia per difformità e vizi nel contratto di appalto, sono gli articoli 1667 البريد 1668 del codice civile, e l’articolo 1669 per i gravi difetti degli immobili.
مقالة 1667 del codice civile, inserito nel capo IV “dell’appalto”, del titolo III “dei singoli contratti, del libro IV “delle obbligazioni”, rubricato “difformità e vizi dell’opera”, recita testualmente:
“l’appaltatore tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano in malafede taciuti dal appaltatore.
Il committente deve, pena di decadenza, denunziare al appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se il ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o vizi siano stati denunziati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna“.
مقالة 1668 del codice civile, inserito anch’esso nel capo IV “dell’appalto”, del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni”, rubricato “contenuto della garanzia per difetti dell’opera”, recita testualmente:
“il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell’appaltatore. Se però le difformità e vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
In base al dettato di queste norme si deduce che si è nell’ambito della garanzia quando i lavori sono portati a compimento e l’opera presenta difformità o vizi.
Con la parola difformità si intende l’allontanarsi dell’opera dalle indicazioni date dal committente.
Con la parola vizi si intende l’allontanarsi dell’opera dalle regole dell’arte.
Se si dovesse verificare un contrasto tra le indicazioni del committente e le regole dell’arte, l’appaltatore dovrà compiere una scelta.
Queste indicazioni di solito si trovano nel progetto messo a disposizione dal committente che l’appaltatore deve portare a compimento.
Ci si chiede che dovrebbe fare l’appaltatore se ci dovessero essere indicazioni progettuali non a regola d’arte, che si allontanano dalla buona tecnica.
In questo caso, in linea di massima prevalgono le indicazioni date dal committente sulle regole dell’arte.
L’appaltatore essendo un tecnico, ha il dovere di informare il committente ogni volta che riscontri una indicazione del progetto che si allontana dalle regole dell’arte, e se il committente dovesse insistere e volesse che l’appaltatore si attenesse alle sue indicazioni, anche dopo essere stato informato, questa situazione lo metterà al riparo dalle eventuali contestazioni relative ai vizi.
L’opera sarà viziata, perché si allontanerà delle regole dell’arte, ma questo vizio non esporrà l’appaltatore a responsabilità, perché deriva dalla richiesta del committente di adeguarsi alle sue indicazioni.
L’appaltatore si può allontanare e non seguire le regole dell’arte esclusivamente nel caso nel quale non siano in gioco requisiti dell’opera o regole dell’arte di ordine pubblico, perché alcune regole dell’arte non sono poste a tutela dell’interesse contrattuale delle parti in modo esclusivo, ma anche a tutela dell’interesse della collettività, cioè dei terzi.
Ci sono alcune regole dell’arte il quale rispetto rileva per la stabilità dell’opera o per la sua sicurezza, in questo caso l’appaltatore non potrà disattendere queste regole neanche su specifica insistenza del committente.
Se si tratta di regole che non interferiscono con la posizione dei terzi, come regole di pura estetica, lo potrà fare.
Interpretando l’articolo 1668 del codice civile, si deduce che i rimedi sono: l’eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell’appaltatore; il prezzo proporzionalmente ridotto; la risoluzione del contratto.
La norma aggiunge “salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore“. L’interpretazione di questa frase rappresenta un quadro molto composito, e fa intuire che questa garanzia si concretizzi in diversi rimedi, e rappresenta uno dei punti nevralgici del sistema di diritto civile, fondamento i limiti della responsabilità contrattuale per inadempimento.
All’argomento dell’ inesatto adempimento e della garanzia per difformità e vizi, il libro “la natura della garanzia per vizi nell’appalto”, del Prof. Federico Cappai, docente di diritto privato dell’economia, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, dedica un capitolo dal titolo “La garanzia come responsabilità per inesatto adempimento (من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ).
Al fine di una maggiore esplicazione, riportiamo il contenuto testuale di un passo del paragrafo “garanzia per vizi e onere della prova“.
“La prova dei difetti dell’opera consente al committente di dimostrare in via indiretta l’inesatto adempimento dell’appaltatore, reale ed unico fondamento della responsabilità (risarcitoria) espressa dalla garanzia, sulla base della “presunzione di colpa” che, nelle obbligazioni di risultato, si accompagna all’’imperfetta realizzazione del risultato dovuto, presunzione la quale applicazione all’appalto discende dalla incontroversa natura di risultato della prestazione dell’appaltatore.
Quanto alla posizione di quest’ultimo, si è già visto che il superamento della presunzione di colpa a suo carico esige che egli individui la causa specifica delle difformità e dei vizi lamentati dal committente, poiché soltanto così viene neutralizzato il giudizio presuntivo che dall’ imperfezione dell’opera interferisce la violazione delle regulae artis da parte dell’appaltatore”.
 
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