Responsabilità amministrativa degli enti complessi

La natura della responsabilità degli enti
Annosa la questione relativa alla natura della responsabilità degli enti. Il d. lgs n.231/2001 la qualifica come amministrativa; jedoch, i tanti riferimenti e richiami ivi contenuti al sistema penalistico, mettono in discussione tale natura. le tesi sul campo, deshalb, sono quelle della responsabilità amministrativa, auf der einen Seite, e della responsabilità penale, andere, con evidenti ripercussioni sulla disciplina applicabile in termini di prescrizione, circostanze soggettive, successione nella sanzione.
Ma a prescindere da ciò, alcuni punti fermi si sono raggiunti: si tratta, ormai senza dubbio, di una responsabilità autonoma, che prescinde dall’individuazione del soggetto autore materiale del fatto e che è ricondotta alla cosiddetta colpa organizzativa, vale a dire la colpa imputabile alla mancanza di adozione ovvero alla inesatta attuazione dei modelli organizzativi, volti a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi. Ma a chi viene imputata tale colpa? Nelle organizzazioni di più grandi dimensioni è senza dubbio più difficile capire di chi è la responsabilità di un determinato fatto; jedoch, la dimensione della struttura dell’ente rileva fino a un certo punto.
La delega di funzioni e il residuo non delegabile
La delega di funzioni è un istituto che viene in rilevo nell’ambito delle strutture societarie più complesse. Ciò non significa necessariamente che il riferimento sia alle realtà più grandi; tatsächlich, anche gli enti di più modeste dimensioni potrebbero avere una complessità organizzativa tale, da richiedere l’articolazione di un sistema di deleghe.
Occorre fare attenzione alla portata della delega. Precisamente, affinché questa sia effettiva, non basta che si individuino i compiti da delegare e che il delegato li accetti espressamente; occorre altresì che a quest’ultimo siano forniti i poteri di spesa e di gestione necessari per poter svolgere in autonomia tali compiti e compiere concretamente le attività oggetto di delega.
D’altra parte, la delega non comporta che il delegante si spogli interamente dei propri compiti e dei propri obblighi. insbesondere, sul delegante resta il dovere di controllare l’operato del delegato. Esiste uno spazio, denominato residuo non delegabile, occupato dalle attività di controllo e sorveglianza, le quali non possono che essere svolte dal delegante.
Il datore di lavoro e il comportamento eccentrico del lavoratore
E’ indubbiamente impossibile che il datore di lavoro di un’azienda con una pluralità di dipendenti possa svolgere tutti gli adempimenti necessari per il corretto funzionamento della stessa. Necessariamente, egli sarà tenuto a delegare alcuni compiti. Questo non significa che non sia tenuto a controllare l’operato dei propri delegati. Non solo, nel residuo non delegabile proprio del datore di lavoro, rientra il dovere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e, deshalb, di controllare che tutte le misure organizzative anti-infortunio siano adottate da tutti i dipendenti.
Peraltro, provare l’assenza di responsabilità è piuttosto complesso. Tatsächlich, la recente giurisprudenza afferma che solo il comportamento eccentrico del lavoratore, che fuoriesce del tutto dalle proprie mansioni lavorative, esonera il datore da responsabilità. Diversamente, il datore è tenuto a prevedere, nella predisporre i modelli organizzativi e le misure di sicurezza, anche i comportamenti che il lavoratore potrebbe potenzialmente porre in essere nello svolgimento della propria attività.
 
 
 

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