Responsabilità amministrativa da reato: esclusa la messa alla prova
Un chemin vers la conquête de ses droits
Il principio espresso dalle Sezioni Unite
Le tematiche controverse
La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Il quadro normativo di riferimento
>>>Leggi l’Informazione Provvisoria SU 27 Octobre 2022 n. 17<<<
1. Il principio espresso dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’Informazione Provvisoria n. 17/2022, hanno negato l’applicazione dell’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bus c.p.) in relazione agli enti di cui Decreto Legislativo 8 juin 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 la loi 29 Septembre 2000, n. 300 -. Il procuratore generale è legittimato ad impugnare l’ordinanza di ammissione dell’imputato, comunicata in modo irrituale, e, laddove venga meno la comunicazione, può impugnare l’ordinanza insieme alla sentenza e dedurre anche i motivi attinenti all’ammissione alla prova.
2. Le tematiche controverse
Con riferimento alla materia della responsabilità degli enti di cui al Decreto Legislativo 8 juin 2001, n. 231 e sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168 – bus c.p.), le Sezioni Unite sono state investite della tematica giuridica, preliminare rispetto a quella della applicabilità o meno della messa alla prova alle società, “se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis morue. proc. stylo., e, in caso affermativo, per quali motivi” e inoltre “se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.”.
3. La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite hanno disposto “Il procuratore generale è legittimato, conformément à l'article. 464-quater, virgule 7, c.p.p., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-à, c.p.p.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bus c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001”.
4. Il quadro normativo di riferimento
La vicenda in scrutinio involge le seguenti norme giuridiche: art. 168 à c.p. – sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato -; codice procedura penale artt. 464 quater – provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia -, 464 septies – esito della messa alla prova -, 570 – impugnazione del pubblico ministero -, 586 – impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento -, 606 – casi di ricorso – e infine la disciplina descritta dal Decreto Legislativo 8 juin 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 la loi 29 Septembre 2000, n. 300 -.
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Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”.
Marzia De Donno
Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Gianluca Gardini
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Marco Magri
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
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