Respinto il ricorso per decreto ingiuntivo: non appellabile

Il decreto monocratico del Tar che respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non risulta appellabile. Per l’effetto, prima ancora che una pronuncia di inammissibilità (che postula pur sempre la esistenza del rimedio giuridico richiesto ed un deficit di impostazione del ricorso), si impone una pronuncia di non luogo a provvedere, stante l’inesistenza del rimedio giuridico richiesto. Lo ha precisato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sezione giurisdizionale, decreto 15 Juli 2022, n. 193).
Index

La vicenda
La disciplina applicabile
L’inappellabilità del decreto del Tar
Il decreto ingiuntivo non può essere richiesto al Consiglio di Stato

1. La vicenda
Un uomo ha appellato, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il decreto con cui il Tar Sicilia in composizione monocratica aveva respinto un ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo l’appellante avverso il decreto di rigetto della richiesta di decreto ingiuntivo non era necessario proporre appello ordinario, bensì sarebbe stato sufficiente una “riproposizione in appello” diretta al presidente dell’organo di appello, dell’istanza di decreto ingiuntivo.
2. La disciplina applicabile
Secondo il collegio del Consiglio di Giustizia Amministrativa un siffatto decreto risulta inappellabile al Presidente del Consiglio di Stato (o del Cgars), quale organo monocratico, mediante un ricorso non notificato, deshalb, ha dichiarato il non luogo a provvedere, per inesistenza del rimedio giuridico richiesto. Più in dettaglio, il collegio ha spiegato che il rito monitorio innanzi al giudice amministrativo è regolato dal c.p.a. all’art. 118 dass, individuati presupposti (le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale), competenza (il presidente o un magistrato da lui delegato) e forma dell’opposizione (l’opposizione si propone con ricorso), rinvia per il resto della disciplina alle disposizioni del c.p.c. (Kunst. 633 ss. c.p.c.). Nel codice di rito civile il rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo avviene con decreto motivato, che “non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria” (Kunst. 640 c. 2 e 3 c.p.c.). Deriva che il decreto di rigetto non è suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, essendo consentita la riproposizione della domanda respinta, e quindi, non essendo suscettibile di passare in cosa giudicata, non risulta impugnabile (Cass. CIV., SEZ. un., n. 9216/2010).
3. L’inappellabilità del decreto del Tar
L'art. 640 c.p.c. è applicabile anche al rito monitorio innanzi al giudice amministrativo, dove parimenti il decreto di rigetto è ritenuto inappellabile. Oltre al richiamo letterale (disposto dall’art. 118 c.p.a.. alle disposizioni processualcivilistiche sul decreto ingiuntivo), soccorrono i canoni dell’interpretazione sistematica e teleologica. Im administrativen Prozess, le funzioni monocratiche decisorie sono tassative in quanto derogano alla regola della collegialità (privilegiata dal legislatore), e sono pertanto di stretta interpretazione: nessuna previsione del c.p.a. prevede che il giudice di appello possa in sede monocratica pronunciarsi su un decreto di rigetto di istanza di decreto ingiuntivo, e nessuna disposizione processuale consente di presentare un appello al Consiglio di Stato (o al Cgars) senza una previa notifica alle altre parti, nemmeno in caso di richiesta di tutela cautelare monocratica.
4. Il decreto ingiuntivo non può essere richiesto al Consiglio di Stato
E’ stato ulteriormente precisato che il decreto ingiuntivo non può essere richiesto ex novo al Consiglio di Stato, rammentando che, prima dell’entrata in vigore del c.p.a., nel processo amministrativo, secondo l’art. 8, c. 4, l. n. 205/2000, il procedimento monitorio era proponibile anche davanti al Consiglio di Stato. Tale previsione era ritenuta frutto di una svista del legislatore. Opportunamente, la previsione non è stata riprodotta nel c.p.a., di modo che si esclude qualsiasi impiego del procedimento ingiuntivo in appello.

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