Relazione Amministrativa su patrocinio legale e rimborsi
A cura di Ida Alessio Vernì e Gaetano Brancaccio
Allo scopo di riportare l’attenzione su un tema di enorme rilievo per tutti coloro che, nelle differenti vesti di dipendenti e dirigenti pubblici, di incaricati della gestione concreta dell’attività amministrativa, o di Amministratori titolari del potere di indirizzo politico sull’apparato, quotidianamente gestiscono la cosa pubblica, abbiamo voluto indagare su quali siano i presupposti per ottenere il patrocinio anticipato e quelli per ottenere il rimborso delle spese legali.
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Per avere dirigenti e dipendenti efficienti e non condizionati dal timore di poter subire conseguenze giudiziarie e danni economici nello svolgimento delle proprie funzioni è assolutamente essenziale che gli stessi abbiano il patrocinio legale, ottengano rimborsi effettivi, rimangano esenti da ogni danno derivante da contenziosi civili, penali e contabili, se conclusi senza accertamento di loro personale responsabilità.
Di contro alcuni recenti orientamenti interpretativi negli ultimi anni penalizzano gli Amministratori e i dipendenti pubblici, sostenendo che “non sussiste un diritto incondizionato e assoluto al rimborso delle spese da parte della Pubblica Amministrazione”.
Ebbene è certamente così, ma a condizione che poi si individuino con esattezza le condizioni ed i presupposti necessari affinché gli Enti debbano tenere esenti da conseguenze economiche i soggetti che operano in nome e per conto degli stessi.
Il primo passo necessario ci è sembrato, donc, quello di distinguere nettamente i presupposti necessari per poter ottenere il patrocinio legale, cioè di avvalersi di un avvocato scelto con il comune gradimento del soggetto e dell’Ente di appartenenza e retribuito da quest’ultimo, da quelli necessari per il rimborso ex post delle spese legali: infatti alcuni dei presupposti della prima ipotesi, se applicati al momento postumo del rimborso, creerebbero una totale assenza di tutela per i soggetti che operano nelle Amministrazioni Pubbliche.
Un chemin vers la conquête de ses droits
Patrocinio attraverso avvocato di comune gradimento
Il rimborso delle spese legali
1. Patrocinio attraverso avvocato di comune gradimento
Questa ipotesi, prevista oggi, per abrogazione di una serie di norme, solo dai contratti collettivi per dipendenti e dirigenti degli enti locali, prevede che l’Ente assuma su di sé fin dall’inizio del procedimento, tutti gli oneri collegati alla difesa, scelga, donc, l’avvocato e lo sottoponga al gradimento del dipendente -dirigente.
La restituzione di quanto anticipato dall’Ente si ha solo in caso di condanna per dolo o colpa grave. Risultano coperte, donc, anche condanne per colpa, prescrizioni, chiusure del procedimento per archiviazione o altre cause processuali.
Le condizioni per accedere sono la
connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
contemporanea tutela dei diritti ed interessi facenti capo all’ente;
assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente;
conclusione del procedimento con una sentenza che non accerti il dolo o la colpa grave del dipendente
2. Il rimborso delle spese legali
est, plutôt, non può essere attivata da subito l’assistenza preventiva, rimane il diritto al rimborso delle spese sostenute, rimborso ex post, a procedimento concluso: è richiesta, però, l’assoluzione con formula piena.
Il rimborso, donc, nasce in tutti i casi in cui, per ragioni varie, essenzialmente connesse ad un possibile conflitto di interesse, non è possibile la nomina concordata (“di comune gradimento”) di un legale, e non è possibile una integrale anticipazione delle spese sostenute dal dipendente convenuto in giudizio.
Ebbene il diritto al rimborso è subordinato solo ad una duplice condizione “a) l’esistenza di un giudizio, promosso nei confronti del dipendente, conclusosi con un provvedimento che abbia definitivamente escluso la sua responsabilità; b) la sussistenza di un nesso tra gli atti e i fatti ascritti al dipendente e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali”
Ipotesi molto diverse, con presupposti diversi, effetti diversi: eppure i due istituti vengono intrecciati e confusi e vi è chi, addirittura, teorizza la non doverosità del rimborso in presenza di un conflitto di interessi, senza comprendere che, in caso di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste o, comunque l’imputato non lo ha commesso, il conflitto di interessi era “immaginato”, “ipotizzato” o, forse “previsto” ……… ma non poteva sussistere se non sussistevano i fatti!
A meno di non ritenere che un diritto costituzionale possa essere subordinato alla condizione meramente potestativa che l’Ente non abbia tentato la costituzione di parte civile o l’avvio di un procedimento disciplinare…….
Da queste palesi ed evidenti contraddizioni nasce la “Relazione Amministrativa su patrocinio legale e rimborsi.”
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