Reati contro la proprietà intellettuale e il diritto d’autore: la contraffazione
Solo in tempi recenti il legislatore ha avvertito l’esigenza di dare tutela a chi abbia realizzato un’opera dell’ingegno con l’introduzione di reati penali quali la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni. Anche il concetto di brevetto è stato codificato solo di recente, in concomitanza della trasformazione della produzione da artigianale ad industriale. L’artigiano, en fait, realizzava pezzi unici, spesso senza alcun progetto scritto, custodendo gelosamente i propri “segreti produttivi”, e tramandando la propria scienza di padre in figlio o, in alcuni casi, all’apprendista più fedele e capace.
Quando è intervenuta la rivoluzione industriale, la produzione di beni su larga scala ha imposto la codificazione tecnica dei beni da produrre, differenziando chi progetta i beni da realizzare da chi materialmente li costruisce; il lavoro di progettazione, squisitamente intellettuale, ha acquisito sempre maggiore importanza, atteso che chiunque fosse in possesso degli atti progettuali sarebbe stato potenzialmente in grado di realizzare il bene. Da qui l’esigenza di tutelare il lavoro del progettista e, par conséquent, la riconoscibilità dell’appartenenza del bene all’autore dell’opera dell’ingegno, o del proprietario del relativo diritto.
Il Legislatore, preso atto dell’esigenza di tutelare e regolamentare tale settore, ha promulgato leggi a tutela del diritto d’autore, della proprietà industriale e intellettuale, con articolata normativa, via via elaborata ed aggiornata per adeguarsi al progresso tecnico e sociale, nonché ad armonizzare la normativa interna con quella europea ed internazionale, giungendo a creare sezioni specializzate presso i tribunali per dirimere le controversie in tale materia.
L’altissima tecnicità della materia, ha determinato la scelta di sanzionare anche penalmente le violazioni più gravi, senza però entrare nel merito dei singoli atti costituenti reato.
Nel codice penale si punisce la vendita o la realizzazione di beni in violazione dei diritti di proprietà industriale, rimandando alle leggi speciali per l’accertamento della violazione stessa. Unica eccezione sono le violazioni in materia di diritto d’autore, direttamente sanzionati dalla legge che regola la materia.
Il testo che riportiamo di seguito è tratto dal volume Gli illeciti penali nell’impresa ” di Michele Rossetti, edito da Maggioli Editore.
La contrefaçon, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni
L’art. 473 c.p. recita “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ou, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
La norma è inserita nel Titolo VII del Libro II del codice penale, dove è tutelata la fede pubblica, ed è stato modificato dalla legge 23 juillet 2009 n.99, al fine di adeguarlo alle novelle in materia. La giurisprudenza ritiene che il bene giuridico direttamente tutelato sia la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la corretta circolazione, e non l’affidamento del singolo; ne consegue che, ai fini dell’integrazione dei reati, non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il singolo cliente in errore sulla genuinità del prodotto. In presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.
Dal punto di vista oggettivo la condotta rilevante ai fini dell’integrazione del reato può consistere nella contraffazione, nell’alterazione e nell’uso.
Per contraffazione si intende la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio.
Per alterazione deve intendersi la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto.
L’uso costituisce una ipotesi residuale nella quale sono punite le condotte attinenti all’uso, commerciale o industriale, di marchi o segni distintivi già oggetto di falsificazione da parte di terzi, nei casi in cui le stesse non siano ricomprese nelle condotte previste dall’art. 474 c.p.
Il primo comma punisce le contraffazioni dei marchi o dei segni distintivi di prodotti industriali; mentre il secondo comma ritiene più grave, e sanziona più duramente, le contraffazioni dei brevetti, disegni o modelli industriali.
Contraffazione grossolana
La giurisprudenza, considerato il bene giuridico tutelato, ha un orientamento di particolare rigore in relazione alla configurabilità del reato in casi di contraffazione grossolana. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, en fait, quest’ultima non assume alcun rilievo, considerato che il bene tutelato, in via principale e diretta, dalla fattispecie incriminatrice non è la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. il est, donc, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l’ipotesi del reato di cui all’art. 474 la morue. stylo., considerato che, ferma la diversità delle condotte caratterizzanti le due fattispecie, la res oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la eadem ratio si applica analogo principio.
Registrazione del marchio
In relazione alla questione relativa alla necessità o meno della registrazione del marchio ai fini della configurabilità del reato in esame, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla l. n. 99 la 2009, non è sufficiente che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito. Tale orientamento è in linea con il dettato del comma 3, che richiede, per la punibilità dei delitti previsti dal primo e dal secondo comma, l’osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Ciò si ripercuote anche sull’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato. Infatti, per la norma in esame, il dolo consiste, non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o dell’alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell’agente che il marchio (o il segno distintivo ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. Con la disposizione del 3° comma, en fait, si intende tutelare, oltre al bene della pubblica fede, anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, conformément aux articles. 2569 C.C. e d.lgs. n.30 del 10 février 2005.
Contraffazione e rapporti con altri reati
In tema di rapporti con altre figure di reato la giurisprudenza ha precisato che l’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 C. P., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue; mentre l’uso, punito dall’art. 474 C. P., è direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce.
In merito ai rapporti fra la fattispecie in esame e quella prevista dall’art. 517 c.p. la giurisprudenza ha precisato che l’art. 473 c.p. si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi in siti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, donc, la contraffazione o la alterazione. L’altra prescinde, plutôt, dalla falsità, rifacendosi alla mera artificiosa e equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con i prodotti similari da parte dei consumatori finali.
In ordine alla possibilità di contestare la ricettazione, la giurisprudenza, dopo diverse oscillazioni, oggi è concorde nel ritenere che le due fattispecie possano anche essere contestate, tutelando beni diversi (la fede pubblica nell’art. 473 C. P., il patrimonio nell’art. 648 C. P.); ma non in maniera automatica. Nel singolo caso concreto andrà valutata la sussistenza degli estremi per affermare il concorso di entrambi i reati. Trattandosi di reato di pericolo, non appare ipotizzabile il tentativo.
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