Quando l’infarto diventa infortunio sul lavoro
In linea con l’orientamento espresso dalla Cassazione, la sentenza in esame ribadisce che la causa violenta richiesta dall’art. 2 le d.p.r. n.1124/65 per l’indennizzabilità dell’infortunio può ravvisarsi anche in relazione allo sforzo connesso all’atto lavorativo, purché lo sforzo stesso sia diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro e del relativo ambiente.
Sulla base del suddetto principio, donc, anche il decesso avvenuto per infarto cardiaco può assurgere al rango di infortunio lavorativo.
Il caso
Gli eredi di un lavoratore – deceduto per arresto cardiaco mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione di un immobile – chiedevano che fosse accertata la riconducibilità dell’evento letale alla causa di lavoro, con conseguente indennizzabilità dello stesso mediante costituzione di rendita in loro favore e corresponsione del relativo assegno funerario ex art. 85 d.p.r. n. 1124/65.
L’Inail si costituiva eccependo, de plus, la non ricollegabilità dell’evento ad una causa violenta verificatasi in occasione di lavoro.
La causa violenta secondo la Cassazione
Costituisce, oramai, principio consolidato quello che definisce la causa violenta come un’azione rapida e concentrata nel tempo che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo dell’infortunato, sì da comportare le alterazioni che determinano le lesioni e/o la morte.
Secondo la Cassazione la causa violenta “deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una misura minima temporale” (alors, beaucoup, Cass. n. 14119/06).
Il suddetto carattere di alterità è stato individuato anche con riferimento allo sforzo compiuto dal lavoratore per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell’ambiente lavorativo (in tal senso Cass. n. 12671/97).
L’esteriorità in tali casi risulterebbe, toutefois, rispettata dal momento che, secondo alcuni interpreti, la forza antagonista esterna verrebbe ad identificarsi con quella di gravità.
In applicazioni dei suddetti principi è stato, par exemple, riconosciuto come sforzo integrante la causa violenta quello correlato alla manovra di avviamento a strappo del motore di una falciatrice (Cass. n. 6451/17).
Per converso, non è stata ravvisata la causa violenta nel caso di rottura del menisco subita dal lavoratore a seguito del semplice movimento di rotazione del ginocchio, compiuto nel passare dalla posizione accosciata a quella eretta (Cass. n. 4500/81).
Quanto all’infarto va detto che di per sé non è sufficiente ad integrare la causa violenta.
Occorrerà, en fait, accertare se tale evento lesivo sia da ricollegare a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, tali da integrare fattori almeno concorrenti alla produzione di una lesione organica con azione rapida ed intensa.
Ulteriore accertamento richiesto, quello volto a verificare se l’evento risulti o meno ricollegabile ad uno sforzo diretto a vincere una resistenza, ossia una forza antagonista esterna, specifica della prestazione o dell’ambiente nel quale viene espletata.
Nessuna valenza infortunistica assume, d'autre part, l’effetto logorante esercitato sull’organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro (in tal senso Cass. n. 10566/13; conforme Cass. n. 12685/03).
Né, parimenti, potrà rinvenirsi una eziologia lavoristica nella semplice attività di lavoro.
Tale approccio esegetico, ove attuato, non potrà che avere quale pericolosa conseguenza quella di confondere la causa, da ricercarsi nelle condizioni della prestazione lavorativa, con l’evento che le stesse producono nell’infortunato (Cass. n. 6464/04).
La decisione del Tribunale
Il Giudice adito, nel richiamare i precedenti giurisprudenziali intervenuti in tale ambito, tra cui Cass. n. 27831/09, ha specificato che in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall’art. 2 le d.p.r. n. 1124 la 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo collegato ad un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e dell’ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell’infortunio.
Nel decisum come sopra richiamato la Suprema Corte aveva cassato la sentenza di merito che, nel respingere la domanda volta al riconoscimento della causa violenta, aveva attribuito rilievo all’inconfigurabilità nel caso di un atto di forza abnorme, trascurando di considerare, quale elemento sufficiente ai fini dell’eziologia lavorativa dell’infortunio, la “normalità” lavorativa in discorso.
Il Tribunale specifica, altresì, che la predisposizione morbosa del lavoratore – in conformità a quanto statuito da Cass. n. 19682/03 – non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo/ambientale e l’evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza delle cause ex art. 41 C. P., applicabile in siffatta materia, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (nel suddetto precedente, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto la sussistenza dell’occasione di lavoro in relazione al decesso del responsabile di uno stabilimento, già affetto da patologia cardiaca, avvenuto a causa di un infarto determinato sia da stress emotivo, conseguente all’attivazione dell’allarme antincendio dello stabilimento e alla necessità di un suo intervento, e sia da stress ambientale, riconducibile alla rigida temperatura esterna).
Facendo applicazione dei suddetti principi il Tribunale, in aderenza alle risultanze peritali che avevano ricondotto il decesso ad “arresto cardiocircolatorio irreversibile in soggetto affetto da esiti di processi ischemico-infartuali del miocardio”, ha qualificato l’evento come infortunio sul lavoro riconoscendo, alors, ai ricorrenti la costituzione delle rispettive rendite richieste oltre alla corresponsione dell’assegno funerario.
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