Quando la condotta di mobbing del datore di lavoro integra il delitto di atti persecutori?

(normes réglementaires: la morue. stylo., art. 612-à)
 
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le fait
Les motifs de l'appel devant la Cour suprême
Les appréciations juridiques faites par la Cour suprême
conclusions

le fait
La Corte di Appello di Salerno parzialmente riformava una sentenza del Tribunale di Salerno che a sua volta aveva affermato la penale responsabilità di un imputato per il delitto di atti persecutori aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 11, la morue. stylo. (capo a), ritenendo in esso assorbite le condotte di minaccia contestate ai capi d), e) e g), e per il delitto di lesione personale di cui al capo c) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno, che erano liquidati, separatamente, in favore delle costituite parti civili.
Les motifs de l'appel devant la Cour suprême
Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) travisamento per omissione di una prova decisiva; 2) mancata assunzione di una prova decisiva sopravvenuta; 3) violazione dell’art. 612-bis morue. stylo. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dovuta, per il ricorrente, ad un’indebita selezione delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria.
Anche l’altro difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione che si doleva con particolar riguardo alla carenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione.
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Les appréciations juridiques faites par la Cour suprême
Il primo motivo del primo ricorso era reputato infondato, rilevandosi in particolare, a sostegno della sua reiezione, que, laddove la Corte di Appello, pur non ammettendo la prova testimoniale, avesse utilizzato la lettera come prova della veridicità dei fatti in essa dichiarati, sarebbe stato violato il principio di oralità, trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetto che semmai avrebbe dovuto essere sentito come testimone in dibattimento fermo restando che, qualora il documento rappresenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo; in altre parole, è inammissibile la prova quando con il documento si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza (vedi Sez. 2, n. 29645 la 14/09/2020; Sez. 2, n. 38871 la 04/10/2007).
Cela posait, quanto al secondo e al terzo motivo del primo ricorso e al secondo ricorso tout court, gli Ermellini rilevavano che, come ricordato dal Procuratore generale nella sua memoria e come ammesso anche dal ricorrente nel suo atto introduttivo, la Corte di Cassazione ha già affermato che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoroche ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivitali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis morue. stylo. (vedi Cass., Sez. 5, n. 31273 la 14/09/2020), deducendosi contestualmente che, anche nel caso di stalking «occupazionale», per la sussistenza del delitto art. 612-à c.p. è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, pour la Cour suprême, i comportamenti posti in essere dell’imputato erano stati correttamente valutati in sede di merito come idonei ad integrare tale fattispecie delittuosa, essendo consistiti in condotte volute e reiteratamente attuate nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis morue. stylo..
conclusions
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la condotta di mobbing del datore di lavoro integra il delitto di atti persecutori.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoroche ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivitali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis morue. stylo., fermo restando che, anche nel caso di stalking «occupazionale», per la sussistenza del delitto art. 612-à c.p. è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Tale provvedimento, donc, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una condotta di mobbing del datore di lavoro integri il delitto previsto da questa norma incriminatrice.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, donc, ça ne peut être que positif.
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