Quando i soci rispondono dei debiti della società
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. poslao. n. 9672/18 del 19.04.2018), se la società viene liquidata, chiusa e cancellata dal registro delle imprese, ma prima di questo momento è stata notificata una cartella di pagamento, del debito ne rispondono i soci, ognuno in proporzione alle proprie quote.
La responsabilità è limitata a quanto ottenuto con il bilancio di liquidazione, con la conseguenza che se l’ultimo bilancio viene chiuso a “zero”, i soci non non hanno nessuna responsabilità per i debiti lasciati.
I soci subentrano nei rapporti attivi, passivi e processuali
I soci rappresentano una specie di eredi della società e subentrano nei suoi rapporti attivi e passivi, anche quelli processuali, con la conseguenza che, nel giudizio tributario introdotto da una società di capitali, se la stessa venga cancellata durante le fasi successive del processo, sussiste la legittimazione passiva sugli ex soci, nonostante gli stessi non abbiano riscosso nessuna somma in sede di riparto finale.
Il giudizio può proseguire rivolgendosi agli ex soci, successori processuali della società, restando impregiudicata la loro limitata responsabilità personale e patrimoniale a rispondere dei debiti insoluti lasciati dall’ente collettivo, e sottolineando che la responsabilità è sempre circoscritta alle somme riscosse con il bilancio finale di liquidazione
Il cambio di rotta trova fondamento in una sentenza delle Sezioni Unite (Cass. poslao. n. 6070/2013) avendo come obiettivo, impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale (la scelta di cancellarsi dal registro delle imprese), comportamento che sfugge al controllo del creditore, espropriare costui del suo diritto.
Sempre secondo la Corte, al fine di evitare questa condotta fraudolenta ai danni del creditore, è necessario riconoscere che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci.
Gli ex soci, nonostante subentrino nel debito della loro società gestita, si possono ritenere responsabili se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, in linea con quanto detto dalle Sezioni Unite che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori facenti capo alla società cancellata ma non ancora definiti all’atto della sua cancellazione, indipendentemente dall’avere goduto oppure no dei riparti in base al bilancio finale di liquidazione.
Sanzioni non trasmissibili ai soci
Si deve arrivare a conclusioni diverse in relazione alle sanzioni, che non sono trasmissibili ai soci dopo l’estinzione della società.
Secondo gli Ermellini, non è rilevante che i soci abbiano beneficiato di redditi provenienti dalla liquidazione per subentrare nei rapporti passivi e nei giudizi.
Se una società chiude mentre ha in corso un processo contro l’erario, il processo prosegue nei confronti degli ex soci.
Non significa che ne saranno responsabili illimitatamente perché resta la norma del codice civile che, almeno per le società di capitali limita la responsabilità a quanto ricevuto con il bilancio di liquidazione.
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